Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for failure to verify acquittal grounds or confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued that the court failed to verify potential acquittal grounds and omitted mandatory confiscation of counterfeit documents, which they claimed violated procedural laws. The court rejected these arguments, ruling that the agreed sentence was legally calculated and that mandatory confiscation applies automatically to illicit activity proceeds regardless of the plea agreement, thus rendering the appeals without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: In plea bargain proceedings, appeals are inadmissible if they allege a violation of law solely due to the failure to verify the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as the law limits impugnability to specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parente Marco, nato a Napoli il 04/02/1993, Crisai Davide, nato a Napoli il 03/02/1966, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa in data 15/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino in composizione monocratica applicava a Davide Crisai ed a Marco Parenti, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi dieci di reclusione ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 497-bis cod. pen., a ciascuno rispettivamente ascritto, disponendo la confisca e la distruzione dei documenti in sequestro.2. Davide Crisai ricorre, in data 26/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Michele Basile, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di verificare la congruità della pena concordata tra le parti.
3. Marco Parente ricorre, in data 29/11/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Francesco Ferrandino, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge ed inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 240 cod. pen., 125, 129, 448 comma 2-bis, 546, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di motivare in riferimento alla sussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché in riferimento alla disposta confisca, ex art. 240 cod. pen., che non aveva fatto parte dell'accordo tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di Davide Crisai è inammissibile. Nel caso di specie la pena concordata tra le parti, e recepita in sentenza è assolutamente legale, in riferimento al reato di cui agli artt. 110 497-bis, comma secondo, cod. pen., essendo stata così calcolata: pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, anni due mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione (in riferimento ai due documento contraffatto rinvenuti) ad anni due mesi nove di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno mesi nove di reclusione.
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è ammissibile solo ove deduca l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico, ovvero eccedente il limite legale, per specie e quantità, laddove. Nel caso in esame, è dedotta unicamente la violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, P.G. c. Bonfiglio Giuseppe, Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani Matteo, Rv. 275915;
Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2015, Cannizzo, Rv. 263217).
2. Parimenti inammissibile è il ricorso di Marco Parente.In caso di sentenza di patteggiamento la confisca obbligatoria - come nel caso di specie, essendo i documenti contraffatti prodotto dell'illecita attività di contraffazione - deve essere disposta con la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti; ed infatti l'omissione di qualsiasi statuizione sul punto integra un'ipotesi di illegalità della pena e della misura di sicurezza, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, P.G. c.
Rossi Rosalba). Infine, "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate." (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761); inoltre, "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate." (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri Francesco, Rv. 278337).
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1