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Sentenza — n. 25273/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25273/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza con la quale, in data 08 ottobre 2021, la Corte di Appello di Catania ha confermato il provvedimento applicativo della confisca di beni, già sottoposti a sequestro, emesso dal Tribunale di Catania il 24 settembre 2020, il difensore di Orazio Salvatore Di Mauro, avv. Pierpaolo Montalto, propone ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in un unico motivo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25273/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti occultamento di beni appropriazione indebita di fondi complicità in sottrazione d'imposta sostegno finanziario inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di Mauro Orazio Salvatore, nato ad Acireale (CT) il 23/06/1966 avverso l'ordinanza emessa il 08/10/2021 dalla Corte d'Appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso l'ordinanza con la quale, in data 08 ottobre 2021, la Corte di Appello di Catania ha confermato il provvedimento applicativo della confisca di beni, già sottoposti a sequestro, emesso dal Tribunale di Catania il 24 settembre 2020, il difensore di Orazio Salvatore Di Mauro, avv. Pierpaolo Montalto, propone ricorso per cassazione, articolando le proprie censure in un unico motivo, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha omesso di rilevare l'insussistenza dei presupposti legittimanti la misura adottata dal giudice di primo grado, nonostante il contrasto tra le risultanze investigative e la normativa di riferimento.

2. In particolare, il ricorrente critica il provvedimento in verifica che, attraverso un percorso argomentativo carente, inadeguato e contraddittorio, ha ravvisato le ragioni della confisca in fatti risalenti all'anno 2004, epoca in cui il Di Mauro era sconosciuto alle Forze dell'Ordine ed estraneo a qualsiasi contesto criminale, da cui l'assenza di qualsiasi connessione tra l'attività commerciale svolta e la ritenuta pericolosità sociale del medesimo.

3. Evidenzia, ancora, il ricorrente che i giudici di appello hanno ritenuto, da un lato, la provenienza illecita del capitale nella sua disponibilità, nonostante la documentata conclusione di un contratto di finanziamento con l'istituto bancario Bancanuova, per un valore pari ad euro 25.000,00, e, dall'altro, il disequilibrio finanziario tra le entrate e le uscite dell'impresa sulla base di dati errati, quali una perdita pari ad euro 720.878,00, risalente all'anno fiscale 2017, in realtà mai patita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I fatti sono stati ricostruiti dalle due ordinanze con valutazione conforme delle medesime emergenze processuali.

2. Il ricorso è inammissibile perché dei tutto generico in quanto le censure ivi articolate riproducono e reiterano, in termini persino letterali, gli argomenti già prospettati nel ricorso proposto dinanzi alla Corte di Appello di Catania, ai quali è stata data adeguata e argomentata risposta, esaustiva in fatto e corretta in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera inammissibilmente generica, a lamentare una presunta, ma inesistente, carenza e illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).3. Il carattere autonomo di ogni impugnazione postula che essa rechi in sé tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore. 3.1 Nella specie, il motivo di ricorso e le censure nello stesso formulate non assolvono la loro funzione tipica di critica, ma si risolvono in una mera apparenza, disinteressandosi completamente della motivazione esaustiva e coerente con le emergenze fattuali di cui i giudici di appello puntualmente hanno dato conto nell'ordinanza impugnata, insuscettibile, pertanto, di essere sottoposta al sindacato di legittimità. 111 Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle