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Sentenza — n. 25266/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal on recidivism where prior convictions with rehabilitation no longer count as aggravating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the application of recidivism but dismissed the claim about omitted mitigating circumstances. The appellant argued that prior convictions, which had previously resulted in rehabilitation, should not be considered for recidivism since rehabilitation extinguishes all penal effects. The court agreed, ruling that unrevoked rehabilitation legally removes the basis for recidivism under the Penal Code. Consequently, the sentence was remanded for recalculation without the recidivism aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 106, Art. 178 Codice Penale: The court held that prior convictions subject to rehabilitation cannot be considered for recidivism because rehabilitation extinguishes all penal effects, including the possibility of applying recidivism, unless the rehabilitation has been revoked.

Parole chiave

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recidivism application criminal rehabilitation penal effects extinction prior convictions remand for sentencing recidiva nell'infrazione pentito riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 106 Codice Penale
E tanto è precluso dalla previsione di cui all'art. 106, alla luce del disposto di cui all'art.
Art. 178 Codice Penale
106, alla luce del disposto di cui all'art. 178, del codice penale.
art. 133 cod. pen
Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato.Il giudice, infatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016
Cosicché ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv.
Sez. 5, n. 544 del 17/03/1970
269042; Sez. 5, n. 544 del 17/03/1970 Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 11162 del 21/11/1996
115168) In ultimo, per esigenze di completezza, non appare pertinente il richiamo al precedente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11162 del 21/11/1996, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IANKOVIC ZORAN, nato a Ghilarza (OR), il 3 novembre 1983; avverso la sentenza del 12 maggio 2021, della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per la determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

Zoran lankovic, per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Cagliari, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione, commesso in concorso con altre due donne, rimaste ignote e, ritenuta la recidiva reiterata specifica, contestata nel capo d'imputazione, lo ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e euro mille di multa. Articola due motivi di ricorso, formulati, il primo, sotto il profilo della violazione di legge e, il secondo, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Deduce, in particolare, con il primo, che la corte d'appello avrebbe ritenuto la recidiva alla luce dei precedenti specifici emersi a carico dell'imputato, senza tuttavia considerare che, per tali precedenti condanne, lo Jankovic avrebbe beneficiato della riabilitazione, con conseguente cessazione di ogni effetto penale, ivi compresa la possibilità di essere ulteriormente valutati ai fini dell'aggravante contestata. Con il secondo motivo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza dei necessari presupposti normativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ricorso è fondato. I giudici di merito hanno valutato, ai fini della sussistenza della recidiva, anche le precedenti condanne per le quali era intervenuta la riabilitazione. E tanto è precluso dalla previsione di cui all'art. 106, alla luce del disposto di cui all'art. 178, del codice penale. La riabilitazione, infatti, determina l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. E, seppur il beneficio sia revocato di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a due anni, la revoca, produce effetti giuridici "ex tunc", attraverso l'emissione di un provvedimento che espressamente la dichiari.

Cosicché ne consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente condanna, in relazione alla quale sia intervenuta riabilitazione, mai revocata (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269042; Sez. 5, n. 544 del 17/03/1970 Rv. 115168) In ultimo, per esigenze di completezza, non appare pertinente il richiamo al precedente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 11162 del 21/11/1996, Rv. 206429) secondo cui l'intervenuta riabilitazione non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della pena.

Non solo per il diverso ambito (avendo per oggetto la diversa riabilitazione minorile), ma anche per l'oggettiva incoerenza del diverso dato di raffronto: la recidiva (dove rileva il dato formale della condanna) e la sospensione condizionale (che, invece, essendo strutturato intorno ad un giudizio prognostico, risente esclusivamente del dato naturale della precedente commissione di un fatto di reato).

2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato.Il giudice, infatti, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale, pur prescindendo dalla valutazione dei precedenti oggetto di riabilitazione, seppur con motivazione assai sintetica, ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, le particolari modalità della condotta, realizzata in concorso con altre due donne rimaste ignote, e la significativa intensità del dolo, desunta dalla necessaria preparazione imposta dalla concreta consumazione di un furto in appartamento.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla ritenuta applicazione della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari, per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 6 gi