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Sentenza — n. 25252/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls accessory penalty duration due to lack of specific statutory criteria motivation under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appealed judgment solely regarding the determination of accessory penalty durations while upholding the conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued the lower court failed to specify the criteria used to set the penalty length, violating post-Constitutional Court reforms. Consequently, the court remanded the case for a new sentencing decision based on the correct statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; After the Constitutional Court ruling, the fixed ten-year accessory penalty limit is replaced by a maximum cap requiring specific motivation based on Art. 133 criteria, precluding the use of material error correction procedures to remedy omitted sentencing pronouncements.

Parole chiave

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accessory penalty duration fraudulent bankruptcy lack of motivation Art. 133 Penal Code material error correction Constitutional Court reform remand for new judgment omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
n. 222 del 2018
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019
Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012
Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012, Rv.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021
Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019
Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012
Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LOFFREDO ALFONSO, nato a Torre del Greco (NA), il 31 marzo 1945; avverso la sentenza del 12 febbraio 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare, a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile, nella sua qualità di amministratore della Se.Po. s.r.I., poi dichiarata fallita, ed in concorso con i precedenti amministratori, del reato di bancarotta fraudolenta documentale generica, per aver omesso di tenere i libri e le scritture contabili, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con i primi due motivi, il ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che la corte d'appello avrebbe ritenuto responsabile il ricorrente senza specificamente motivare in ordine alla sua effettiva partecipazione soggettiva. Secondo la difesa, infatti, la decisione della corte territoriale si risolverebbe in un mero automatismo, che non valuterebbe, adeguatamente, l'epoca delle pur accertate omissioni contabili rispetto all'assunzione della carica sociale e, con essa, l'effettiva conoscenza del dissesto.

I contenuti limiti temporali entro i quali si sarebbe dipanata la condotta dell'imputato condurrebbero logicamente a ritenere che l'omissione sia riconducibile non già ad una concreta rappresentazione dei fatti oggetto di contestazione e ad una conseguente consapevole volizione, ma ad una mera trascuratezza. Cosicché il fatto contestato sarebbe da qualificare non già quale bancarotta fraudolenta, bensì in termini di bancarotta semplice. 2.2. Con il terzo motivo, in ultimo, il ricorrente deduce, sotto il profilo del difetto di motivazione, che la corte d'appello avrebbe omesso ogni riferimento all'indicazione dei criteri seguiti nella determinazione delle pene accessorie, adeguate alla durata della principale attraverso un'ordinanza di correzione del dispositivo.

Procedura, questa, che non si sarebbe potuto utilizzare proprio per la necessaria valutazione che ad essa precede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Appare opportuno premettere che all'imputato è contestato, nella sua qualità di amministratore della società poi fallita, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, in concorso con i precedenti amministratori, avrebbe omesso di tenere i libri e le scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ciò considerato, la condotta contestata di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorquando sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il profilo distintivo, per come ritenuto in più occasioni da questa Corte (fra le altre: Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630), rispetto alla parallela fattispecie di bancarotta semplice, attiene al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, per quest'ultima, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

In altri termini, nella bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', quale è quella oggetto di contestazione, per la sussistenza del dolo dell'amministratore anche solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri- doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280) Il tribunale ha dedotto la sussistenza del dolo dalla totale lacunosità della documentazione, dall'incidenza di tale mancanza sull'impossibilità di individuare cespiti aziendali suscettibili di essere appresi alla massa fallimentare, dal significativo pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori.

A ciò, la corte d'appello ha aggiunto l'avvenuta consegna della documentazione contabile residua in termini oggettivamente lacunosi, che darebbe conto dell'assoluta consapevolezza dello stato delle scritture contabili da parte dell'imputato. I dati evidenziati rappresentano effettivamente una situazione di piena consapevolezza della mancata tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, se si considera come il Loffredo sia stato amministratore della fallita dal 31 agosto 2010 fino al 9 febbraio 2011, data dell'intervenuto fallimento; dall'inizio del 2010 le scritture non sono state più tenute; egli stesso consegnato le (poche, residue) scritture al curatore.

Tanto permette di desumere la consapevolezza in capo all'amministratore della lacunosità della documentazione contabile e la conseguente impossibilità di ricostruire gli affari della società. I primi due motivi, pertanto, devono ritenersi infondati. Fondato, invece, è il terzo motivo d'impugnazione. Dopo la decisione della Corte Costituzionale (n. 222 del 2018), infatti, la durata fissa decennale della pena accessoria è stata sostituita con la previsione di un limite massimo, entro il quale la concreta determinazione, svincolata dalla durata della pena principale, deve essere individuata (e specificamente motivata) in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Ed è proprio la necessità di una specifica motivazione ad escludere la possibilità di utilizzare la procedura della correzione dell'errore materiale per porre rimedio ad un'eventuale omessa pronuncia (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 49236 del 12/12/2012, Rv. 253970)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Rigetta il ricor