Italian Supreme Court annuls appeal judgment for failure to assess concrete conditions for aggravated night theft circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy annulled the Court of Appeal's judgment regarding a convicted thief's appeal. The appellant argued that the court failed to evaluate specific conditions proving the 'diminished defense' aggravating circumstance existed in this specific case. The court ruled that merely noting the time of night was insufficient without assessing how the alarm system and lack of witnesses actually neutralized the potential benefit of the night setting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The night commission of a crime constitutes the aggravated circumstance of diminished defense only if the public or private defense was concretely obstructed and no other neutralizing circumstances exist.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Suffer Eros, nato a Montevarchi (AR), il 12/03/1981, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, emessa in data 22/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fiminai, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.t
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in composizione monocratica in data 13/02/2020, con cui Eros Suffer era stato condannato a pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato, in Modena il 29/12/2019.
2. In data 04/02/2021 Eros Suffer ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Francesca Malagoli, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza della contestata aggravante, è necessario svolgere un accertamento in concreto delle condizioni che consentano di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa pubblica e privata e, quindi, il maggior disvalore della condotta; nel caso di specie non è stato valutato se l'ora notturna avesse comportato un difetto di vigilanza né quali condizioni in concreto rendessero operativa la detta circostanza aggravante, senza considerare che il luogo in cui si era introdotto l'imputato era protetto da un impianto di allarme che si era prontamente attivato, impedendo la consumazione del furto, pur in ora notturna ed in presenza di un diminuito flusso di persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Eros Suffer è fondato e va, pertanto, accolto. Il massimo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini Erik Alexander, Rv. 282095) ha sancito il principio secondo cui "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta 'minorata difesa', essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto." Alla luce di tale principio nomofilattico - assolutamente non considerato dalla Corte territoriale - la condotta dell'imputato ed il contesto fattuale della vicenda avrebbero dovuto essere, pertanto, considerati, al fine di valutare la sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante.
Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il Suffer aveva tentato di impossessarsi del danaro depositato nel registratore di cassa di un esercizio commerciale sito all'interno di una struttura sportiva, non riuscendo nell'intento per l'intervento di due guardie giurate allertate dal sistema di allarme. La Corte di merito si è limitata a constatare che il fatto si era svolto in orario notturno, senza, tuttavia, specificare in quale misura e per quali specifiche circostanze la condizione oggettiva predetta avesse inciso nell'eziologia della vicenda né in quale modo di tale condizione di fosse avvantaggiato il ricorrente.
In tal senso, infatti, non si comprende per quale ragione - considerate le specifiche circostanze della vicenda - il luogo isolato e l'assenza di passanti - avrebbero costituito un oggettivo fattore di neutralizzazione della difesa. Tale passaggio logico - del tutto omesso dalla Corte di merito - sarebbe stato, in concreto, tanto più necessario, considerata la presenza di un sistema di allarme attivo, che aveva tempestivamente richiamato il personale di sorveglianza, impedendo, in tal modo, la consumazione del reato. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione alla valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sulla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 12/05/2022 I