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Sentenza — n. 24937/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24937/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24937/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa dall'indagato Giglio Daniele, ha annullato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell'addebito provvisorio. Il decreto di sequestro reiterava analoga misura cautelare reale in precedenza annullata dal medesimo Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora. Con la nuova decisione il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare non potesse essere reiterata, svolgendo il precedente annullamento effetto ostativo in ragione del divieto di bis in idem.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24937/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018, Toriello, Rv. 272217; Sez. 1, n. 5444 del 07/11/2019, dep. 2020, Di Silvio, n.m. sul punto). Ciò in quanto il suddetto divieto opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183; Sez. 5, n. 35931 del 15/7/2010, Toni, Rv. 248417 e in particolare sul tema di sequestri Sez. 3, n. 39332 del 13/07/2009, Gradella, Rv. 244616; Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944 che ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione). 2.3.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro cautelare sequestro di conti bancari mantenimento della carcerazione preventiva pena di recesso sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di 1. GIGLIO DANIELE nato a PALERMO il 21/06/1987 2. FRONTE ANTONINA nata a AVOLA il 27/10/1955 3. LENTINI ANDREA nato a NOTO il 15/09/1981 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore Daniele Giglio, avv. Rocco Chinnici, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa dall'indagato Giglio Daniele, ha annullato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell'addebito provvisorio. Il decreto di sequestro reiterava analoga misura cautelare reale in precedenza annullata dal medesimo Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora. Con la nuova decisione il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare non potesse essere reiterata, svolgendo il precedente annullamento effetto ostativo in ragione del divieto di bis in idem.

2. Ricorre il Pubblico ministero, proponendo un unico motivo per violazione di legge. In sintesi il ricorrente sostiene che il principio del ne bis in idem non troverebbe applicazione in caso di annullamento del provvedimento cautelare per vizi formali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il divieto di secondo giudizio richiede una pregressa pronuncia sul merito e non può mai operare quando la decisione precedente sia di mero rito o comunque di carattere formale. Unica eccezione a tale principio generale è prevista, in materia cautelare, dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che detta una specifica disciplina per ipotesi qui non in rilievo (inosservanza dei termini prescritti per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame o per la decisione c per il deposito dell'ordinanza). 2.1. Nella fattispecie in esame il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, su richiesta dal pubblico ministero, il sequestro prevenl:ivo finalizzato alla confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., di una somma di denaro e di due appartamenti, ritenuti profitto dei reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, addebitati (anche) all'avv.

Daniele Giglio in relazione al fallimento della società cooperativa Orchidea, dichiarato il 26 luglio 2019. Il decreto di sequestro era stato annullato dal Tribunale del Riesame - ai sensi dell'art. 324 comma 7 e 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n.18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) - per mancanza di motivazione sul periculum in mora (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Il Pubblico ministero, allora, aveva disposto, sui medesimi beni, il sequestro preventivo di urgenza che il giudice per le indagini preliminari ha convalidato emettendo un ulteriore provvedimento di sequestro, reiterativo di quello annullato, emendato dal vizio formale riscontrato dal Tribunale; a quest'ultimo riguardo va osservato che il nuovo decreto si occupa di evidenziare le ragioni per le quali il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto concreto il pericolo di dispersione dei beni destinati alla confisca (cfr. pag. 6 decreto di sequestro del 17 gennaio 2022).

Il Tribunale del riesame, adito dall'indagato, ha annullato anche questo nuovo decreto di sequestro, ritenendolo emesso in violazione del divieto di secondo giudizio in materia cautelare. 2.2. Come anticipato in esordio, la soluzione adottata dal Tribunale contravviene ai principi generali cui si ispira l'ordinamento processuale nel sancire la regola del ne bis in idem e si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. "giudicato cautelare". Invero «la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali» (Sez. 6, n. 43213 del 27/10/2010, Riviezzi Rv. 248804).

In particolare - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, assoggettate, nella materia di interesse, alle medesime regole delle misure cautelari reali (cfr. Sez. IJ, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit.) - l'ordinamento consente una nuova emissione del titolo cautelare senza violare il divieto di bis in idem quando l'ordinanza genetica sia venuta meno per ragioni soltanto formali, quali i casi di annullamento per carenza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva (Sez. 2 del 13/4/2016 n. 18131, Raniello, Rv 267117;

Sez. 6, n. 8695 del 9/1/2018, Toriello, Rv. 272217; Sez. 1, n. 5444 del 07/11/2019, dep. 2020, Di Silvio, n.m. sul punto). Ciò in quanto il suddetto divieto opera solo quando il provvedimento sia annullato in conseguenza di una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183; Sez. 5, n. 35931 del 15/7/2010, Toni, Rv. 248417 e in particolare sul tema di sequestri Sez. 3, n. 39332 del 13/07/2009, Gradella, Rv. 244616; Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014, Betti, Rv. 259944 che ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero nonostante un precedente provvedimento avente analogo contenuto fosse stato annullato per carenza di motivazione). 2.3.

L'errore in cui è incorsa la decisione impugnata, che si è arrestata al rilievo di una preclusione in realtà insussistente, ne comporta l'annullamento.

3. Consegue l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Siracusa.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudiz