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Sentenza — n. 24934/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24934/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: PIRILLO PIETRO nato a COSENZA il 13/05/1969 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2D22, n.

Regesto Legislator

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artt. 640 cod. pen; Sentenza — n. 24934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella domanda cautelare e poi nell'atto di appello si erano messi in evidenza gli elementi espressivi delle pregnanti esigenze cautelari, quali il fatto che le singole assenze avevano inciso sull'organizzazione dell'ufficio, ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi.

Parole chiave

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condotta illecita della polizia diritto di essere arrestato frode nel pignoramento prigioniero politico perseguimento penale per truffa polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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artt. 640 cod. pen
- inosservanza degli artt. 640 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZAROnel procedimento a carico di: PIRILLO PIETRO nato a COSENZA il 13/05/1969 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2D22, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, nell'interesse dell'indagato, le conclusioni dei difensori nel senso che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con ordinanza deliberata in data 14/10/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza in data 11/05/2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva applicato a Pietro Pirillo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio in luogo di quella degli arresti domiciliari richiesta nella domanda cautelare. Le imputazioni provvisorie a carico di Pirillo, quale funzionario della Polizia Municipale di Corigliano - Rosano, riguardano i reati truffa aggravata e art. 55-quinquies d. Igs. 165 del 2001 (in relazione a false attestazioni di essere in servizio nonostante ingiustificati allontanamenti) e il reato di falsità ideologica in atto pubblico (in relazione alla formazione di un verbale di una commissione esaminatrice, ove si attestava falsamente la presenza continuativa di Pirillo: capo 13).

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 640 cod. pen. e art. 55-quinquies d. Isg. 165 del 2001, nonché vizi di motivazione. Il Tribunale ha preso in considerazione solo i reati ascritti a Pirllo in concorso con altri (capi 3, 4, 5 e 6), ma non si pronuncia sulle esigenze cautelari sottese agli altri capi (1, 2 e 13) e vìola 55-quinquies cit., perché l'entità del danno può venire in rilievo per la truffa, ma non per il reato indicato, tanto più che non viene indicato il dato da cui si trae l'affermazione secondo cui il danno economico sarebbe di modica entità.

Nella domanda cautelare e poi nell'atto di appello si erano messi in evidenza gli elementi espressivi delle pregnanti esigenze cautelari, quali il fatto che le singole assenze avevano inciso sull'organizzazione dell'ufficio, ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il giudice dell'appello cautelare - dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reato oggetto di imputazione provvisoria - ha rilevato che le condotte realizzate dai colleghi di Pirillo rappresentavano una forma di ossequio verso la figura apicale rivestita nella Polizia Municipale; tali condotte, inoltre, risultano concentrate nel lasso temporale di un mese e hanno determinato un danno economico di modica entità, per l'ente pubblico.

L'ordinanza impugnata ha poi rimarcato la risalenza 4 nel tempo degli episodi contestati, dati che depongono verso l'adeguatezza della misura interdittiva applicata. Le censure del ricorrente risultano manifestamente iniclonee a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il riferimento all'entità del danno - indicato nelle stesse imputazioni provvisorie - giova a dar conto delle valutazioni dei giudici cautelari circa la gravità dei fatti, mentre solo l'argomento relativo alla motivazione alla base delle condotte dei coindagati è riferito alle imputazioni provvisorie concorsuali.

Quanto agli ulteriori rilievi del ricorso, essi non danno conto delle ragioni per cui la misura interdittiva sia inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari pure ritenute dai giudici cautelari, né delle ragioni per le quali tali esigenze sarebbero tutelabili sono con l'applicazione della più afflittiva misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

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