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Sentenza — n. 24933/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24933/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24933/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAGGIOMO TOBIA nato a NAPOLI il 30/09/1959 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 280 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24933/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Vincenzo Dostuni, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura applicata. Il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso, essendo intervenuta, nelle more, la revoca della misura e non avendo più interesse alla coltivazione dell'impugnazione.

Parole chiave

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soggiorno obbligato diritto d'abitazione sfratto fabbisogno abitativo restrizione di libertà permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen.
art. 280 cod. proc. pen
in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 280 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAGGIOMO TOBIA nato a NAPOLI il 30/09/1959 avverso l'ordinanza del 27/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza deliberata in data 27/10/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Nola del 28/09/2021 che aveva applicato a Tobia Saggiomo - indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, alla truffa aggravata, alla sostituzione di persona e al falso ideologico - la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napol ha proposto ricorso per cassazione Tobia Saggiomo, attraverso il difensore Avv.

Vincenzo Dostuni, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione all'attualità dell'esigenza cautelare; il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 280 cod. proc. pen. in relazione all'adeguatezza della misura applicata. Il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso, essendo intervenuta, nelle more, la revoca della misura e non avendo più interesse alla coltivazione dell'impugnazione.

Alla luce della comunicazione del difensore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec