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Sentenza — n. 24927/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24927/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOLUCI FABIO nato a CITTANOVA il 18/04/1972 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Viene in esame l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Fabio Condoluci, in relazione alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia il 16.2.2017, divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile ha condannato Condoluci alla pena di sette anni e due mesi di reclusione, per il tentato omicidio di Andrea Comerci e per il connesso reato di porto e detenzione di una pistola con matricola abrasa utilizzata per colpire la vittima.

Regesto Legislator

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art. 630 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24927/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Vedi anche Sez. 5, n. 26579 del 21/2/2018, G., Rv. 273228). Inoltre, tale passaggio preliminare di verifica da parte del giudice investito della richiesta ex art. 630 cod. proc. pen., specifico e proprio della fase rescindente, non può non tener conto del fatto che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772). 2.2.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi tentato assassinio chiusura dell'istruzione penale revoca della liberazione condizionale assassinio

Disposizioni normative citate

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art. 630 cod. proc. pen
Inoltre, tale passaggio preliminare di verifica da parte del giudice investito della richiesta ex art. 630 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr sul punto Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOLUCI FABIO nato a CITTANOVA il 18/04/1972 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. Viene in esame l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione avanzata da Fabio Condoluci, in relazione alla sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia il 16.2.2017, divenuta irrevocabile in seguito al rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, deciso con sentenza della Prima Sezione Penale n. 37162 del 2019; la decisione irrevocabile ha condannato Condoluci alla pena di sette anni e due mesi di reclusione, per il tentato omicidio di Andrea Comerci e per il connesso reato di porto e detenzione di una pistola con matricola abrasa utilizzata per colpire la vittima.

La domanda di revisione - basata sul contrasto di giudicati, essendo stato Condoluci assolto dal reato di ricettazione della pistola predetta con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, resa in data 17.3.2021, passata in giudicato il 31.7.2021 - è stata dichiarata inammissibile dall'ordinanza in esame, tenuto conto della marginalità dell'elemento indiziario che sarebbe stato "smentito", costituito dal ritrovamento della pistola con matricola abrasa in un terreno vicino a quello dell'abitazione estiva della famiglia dell'imputato, arma che, nell'economia della prova, è stata utilizzata per ritenere la sua colpevolezza; inoltre, la determinazione di inammissibilità ha considerato anche il tenore dell'assoluzione, che non ha smentito la circostanza di fatto del ritrovamento della pistola, ma ha soltanto abbinato, peraltro erroneamente, la condotta di ricettazione ad un momento successivo a quello di commissione del reato piuttosto che al momento stesso del tentato omicidio, dimenticando la possibilità giuridica del concorso formale tra i reati di porto e detenzione di armi con matricola abrasa e loro ricettazione. 1.2.

L'individuazione dell'istante come autore dei delitti era avvenuta, secondo l'accertamento dei giudizi di merito, ripreso dal provvedimento impugnato, valorizzando i seguenti elementi: - i risultati delle intercettazioni disposte presso l'ospedale ove era stata ricoverata la persona offesa, captando i suoi colloqui con i familiari; - la falsità dell'alibi proposto, smentito, quanto all'orario in cui l'istante ha dichiarato di essere rientrato in casa (coincidente con quello dell'omicidio), dalle dichiarazioni della compagna e dal tracciamento della sua posizione tramite il telefono cellulare; - il ritrovamento di una pistola con matricola abrasa in un campo incolto situato in prossimità dell'abitazione di Condoluci, arma risultata compatibile perfettamente con i bossoli e le cartucce inesplose repertate sul luogo dell'agguato.

2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità ha proposto ricorso l'istante, tramite il difensore di fiducia, avv. Loiacono, che ha formulato un unico motivo con cui eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma primo, lett.

a) e 634 del codice di procedura penale.La Corte d'Appello avrebbe erroneamente anticipato il giudizio di merito, proprio della fase successiva a quella di ammissibilità dell'istanza di revisione, mentre avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'inconciliabilità tra i due diversi giudicati posti a confronto dal ricorrente in merito ai medesimi fatti e non estendere la propria valutazione alla verifica del "peso", sulla tenuta del tessuto probatorio a carico del ricorrente, della sentenza di assoluzione dal reato di ricettazione dell'arma utilizzata per il delitto.

La tesi della difesa è che il fatto storico "nuovo", costituito dall'assoluzione dal reato di ricettazione relativo alla stessa arma utilizzata per il tentato omicidio, sia inconciliabile con la sentenza di condanna per tale reato e per i connessi delitti di detenzione e porto della medesima pistola con matricola abrasa. Neppure sarebbe comunque legittima l'argomentazione della Corte d'Appello relativa alla necessità, per il giudice dell'assoluzione, di verificare la valenza del dato probatorio costituito dal ritrovamento della pistola unitamente agli altri dati emersi nel giudizio di merito a carico dell'imputato (il riconoscimento dell'aggressore da parte della vittima e l'alibi ritenuto falso), poiché in tal caso vi sarebbe una violazione del principio di ne bis in idem.

3. Il PG Giovanni Di Leo ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 4.5.2022, con cui ha ribadito le ragioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

2. Il Collegio ritiene necessario inquadrare le censure proposte dal ricorrente nell'alveo delle linee interpretative generali tracciate dalla giurisprudenza Ci legittimità quanto al rimedio processuale della revisione del giudicato. 2.1. Anzitutto, l'analisi di condivisibili, recenti affermazioni di principio della Cassazione svela l'erroneità della prospettiva difensiva, con cui si è denunciato che la Corte d'Appello abbia indebitamente anticipato il giudizio di merito che caratterizza la fase successiva a quella di ammissibilità dell'istanza di revisione.

Si è chiarito, infatti, come, in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria.Per tali ragioni, è legittima la valutazione della Corte d'Appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", poiché è necessario e doveroso verificare, in sede di ammissibilità della revisione, anche l'inidoneità della prova nuova, già ad un esame preliminare, a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405.

Vedi anche Sez. 5, n. 26579 del 21/2/2018, G., Rv. 273228). Inoltre, tale passaggio preliminare di verifica da parte del giudice investito della richiesta ex art. 630 cod. proc. pen., specifico e proprio della fase rescindente, non può non tener conto del fatto che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772). 2.2.

Ebbene, il perimetro di intervento del provvedimento impugnato dal ricorrente è stato disegnato in modo del tutto coerente con le linee interpretative richiamate, né la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi, nel vaglio di ammissibilità della revisione, a valutare l'inconciliabilità in astratto tra i due diversi giudicati posti a confronto, ma ha correttamente esteso la propria valutazione preliminare alla verifica del "peso", sulla tenuta del tessuto probatorio a carico del ricorrente, della sentenza di assoluzione dal reato di ricettazione dell'arma utilizzata per il delitto.

Quanto al profilo specifico di revisione addotto dal ricorrente, e cioè il contrasto tra giudicati, va chiarito che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (ex multis, Sez. 2, n. 18209 del 26/2/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 6, n. 34927 del 17/4/2018, Delbono, Rv. 273749;

Sez. 6, n. 20029 del 27/2/2014, Corrado, Rv. 259449). Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr., Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757). E precisamente nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'amrnissibilità o meno della domanda di revisione della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due decisioni che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della pronuncia che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera sua pertinenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/9/2020, Nocerino, Rv. 280002).

La tesi della difesa è che il fatto storico "nuovo", costituito dall'assoluzione dal reato di ricettazione relativo alla stessa arma utilizzata per il tentato omicidio, sia inconciliabile con la sentenza di condanna per tale reato e per i connessi delitti di detenzione e porto della medesima pistola con matricola abrasa. Ma tale inconciliabilità non si rivela in alcun modo, anzitutto, da un punto di vista squisitamente giuridico e di qualificazione dei fatti concretamente accertati, poiché è evidente l'equivoca prospettiva in cui si è mossa la sentenza di assoluzione del Tribunale di Vibo Valentia, che non prende in considerazione la consolidata affermazione della possibilità di concorso tra i reati di detenzione illecita di arma clandestina e di ricettazione, con delitto presupposto l'alterazione della matricola, abrasa (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387;

Sez. 5, n. 40906 del 19/10/2010, Perre, Rv. 248605): nella fattispecie è evidente che l'assoluzione irrevocabile, ritenuta il polo opposto del giudicato di condanna, non ha tenuto conto del fatto che la ricettazione avrebbe potuto essere integrata dal possesso contestuale dell'arma da parte di colui il quale l'ha usata per sparare alla vittima del tentato omicidio. In altre parole, e rivolgendo il confronto tra giudicati ai fatti storici che si assumono in contrasto, la sentenza assolutoria non ha smentito la circostanza di fatto del ritrovamento della pistola nel campo attiguo all'abitazione del ricorrente, ma ha soltanto abbinato la condotta di ricettazione ad un momento successivo a quello di commissione del reato, piuttosto che al momento stesso del tentato omicidio, dimenticando - come si è appena rilevato - che la contestazione di ricettazione potesse essere riferita al momento di utilizzo dell'arma per sparare alla vittima, stante la possibilità giuridica del concorso formale tra i reati di porto e detenzione di armi con matricola abrasa e di ricettazione delle armi medesime.

Ancora proseguendo l'esame della fattispecie attraverso un confronto più marcatamente di fatto, va evidenziato come il giudicato assolutorio abbia espressamente, e sinteticamente, dato atto di non aver analizzato le prove in base alle quali la sentenza di condanna irrevocabile per tentato omicidio, con i connessi delitti di porto e detenzione illegale di armi, emessa nei confronti del ricorrente, fosse pervenuta all'individuazione proprio di Condoluci quale autore dei delitti. Dunque, nessun effettivo contrasto tra "fatti storici" può dirsi che si sia svelato all'esame preliminare della Corte d'Appello.

L'individuazione dell'istante come autore dei delitti era avvenuta - secondo l'accertamento dei giudizi di merito, ripreso dal provvedimento impugnato - valorizzando fondamentali elementi, non smentiti dalla sentenza che si invoca come termine di contrasto tra giudicati (i risultati delle intercettazioni disposte presso l'ospedale ove era stata ricoverata la persona offesa, captando i suoi colloqui con i familiari; la falsità dell'alibi, smentito da altre prove; il tracciamento della posizione del ricorrente tramite il telefono cellulare; il ritrovamento, appunto, della pistola con matricola abrasa, risultata compatibile perfettamente con i bossoli e le cartucce inesplose repertate sul luogo dell'agguato, in un campo incolto situato in prossimità dell'abitazione di Condoluci).

3. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente