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Sentenza — n. 24904/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24904/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARE GEORGE ADRIAN, nato in Romania, il 26 ottobre 1985; avverso la sentenza dell'Il ottobre 2021, emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 61 cod. pen; Sentenza — n. 24904/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò considerato, il furto è stato commesso all'interno dei locali di un'azienda, alle 3,45 di notte, quindi ampiamente dopo l'orario di chiusura. Ed è proprio tale circostanza ad aver reso possibile in furto. Cosicché ba corte distrettuale ha correttamente ravvisato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa non già per il mero dato temporale, ma in considerazione delle concrete modalità operative del fatto, realizzato di notte, approfittando dell'orario di chiusura dell'azienda. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Parole chiave

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circostanza attenuante aggravamento della pena altri capi d'accusa favoreggiamento truffa aggravata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 61 cod. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARE GEORGE ADRIAN, nato in Romania, il 26 ottobre 1985; avverso la sentenza dell'Il ottobre 2021, emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Adrian George Mare è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 5, i51 n. 5 cod. pen.), perché, dopo essersi introdotto, insieme ad altre persone, all'interno dei locali dell'azienda denominata O.M.A. s.p.a., in orario notturno, si appropriava di numeroso materiale custodito all'interno, usando violenza sulle cose. L'imputato, per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza — indicata in epigrafe — con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale, ha rideterminato la pena irrogata, confermando, però, la sua responsabilità per il reato ascritto.

Il ricorrente formula due motivi d'impugnazione, entrambi sotto il profilo del vizio di motivazione: l'uno relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61 cod. pen. (atteso che, secondo la difesa, mancherebbe un effettivo accertamento relativo alle concrete condizioni che, in ipotesi, avrebbero facilitato la commissione del fatto); l'altro relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (che, in ipotesi dil'ensiva, si sarebbe dovuto riconoscere in ragione del minimo disvalore del fatto e della non elevata intensità del dolo).

Il 12 maggio 2022, l'imputato ha depositato ulteriori memorie, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che, seppur «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante ..., sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Cosicché, non è sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), e, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.

Ciò considerato, il furto è stato commesso all'interno dei locali di un'azienda, alle 3,45 di notte, quindi ampiamente dopo l'orario di chiusura. Ed è proprio tale circostanza ad aver reso possibile in furto. Cosicché ba corte distrettuale ha correttamente ravvisato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa non già per il mero dato temporale, ma in considerazione delle concrete modalità operative del fatto, realizzato di notte, approfittando dell'orario di chiusura dell'azienda. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle sue modalità di esecuzione può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). E la corte territoriale, seppur con motivazione assai sintetica, ha unitariamente evidenziato gli elementi attraverso i quali ha valutato insussistenti le circostanze attenuanti generiche, richiamando, a tal fine, la negativa personalità dell'appellante, gravato da plurimi precedenti penali, e la gravità del fatto, desunta dal valore del materiale sottratto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese