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Sentenza — n. 24903/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after statutory time limits expired.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed significantly beyond the statutory deadline. The appellant argued for a correction of the judgment's wording without prior adversarial proceedings, but the court noted the appeal arrived in January 2022, well past the April 2021 limit for the original sentence and the January 2022 limit for the correction order. Consequently, the court rejected the procedural defect claims and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within strict statutory time limits; failure to file within the prescribed period renders the appeal inadmissible regardless of the substantive grounds raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits late filing procedural defect court costs eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 585 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SCHILLACI GIUSEPPE, nato a Nicosia, il 14 marzo 1956; avverso la sentenza del 10 dicembre 2020, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente impugna la sentenza, indicata in epigrafe, nella parte in cui sarebbe stato corretto de plano, senza alcun contraddittorio, l'errore materiale contenuto nel dispositivo, integrandolo con l'aggiunta delle parole "per ciascuna parte civile" Articola due motivi di censura e deduce: nn••• 1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, che la corte territoriale avrebbe attivato la procedura di correzione senza alcun contraddittorio;

2. con il secondo, l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte territoriale avrebbe proceduto alla correzione, nonostante che il deposito della motivazione della sentenza corretta non sia stato contestuale alla lettura del dispositivo. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La sentenza è stata emessa il 10 dicembre 2020 e depositata il 3 febbraio 2021, nel termine di giorni novanta indicati nel dispositivo. Cosicché l'impugnazione andava proposta entro il 24 aprile 2021. Il ricorso, invece, è stato inviato a mezzo pec il 30 gennaio 2022, ben oltre il termine suindicato.

Ad analoghe conclusioni si deve giungersi anche ove si volesse considerare oggetto dell'impugnazione l'ordinanza di correzione. Questa, infatti, è stata depositata il 30 dicembre 2021 ed è stata contestualmente notificata alle parti a mezzo pec. Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. peni., quindi, l'impugnazione andava proposta entro il 14 gennaio 2022 (ossia nel termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento), mentre, per come si é detto, il ricorso è stato inviato a mezzo pec il 30 gennaio 2022, quindi oltre il termine indicato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 3 I pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estens