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Sentenza — n. 24902/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CUPELLI DANIELE, nato a Paola (CS), il 24 settembre 1986; avverso la sentenza del 23 settembre 2021, emessa dal Tribunale di Paola; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Giovanni Paolo Picardi, nell'interesse della parte civile costituita, Stefano Edoardo;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Entrambi i motivi sono inammissibili. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Entrambi i motivi, per quanto apparentemente formulati (anche) sotto il profilo della violazione di legge, in realtà censurano l'apparato motivazionale della decisione impugnata, in quanto diretti a contestare le valutazioni del materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione valutazione delle competenze censura dell'apprezzamento delle prove divieto della doppia presa in considerazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CUPELLI DANIELE, nato a Paola (CS), il 24 settembre 1986; avverso la sentenza del 23 settembre 2021, emessa dal Tribunale di Paola; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Giovanni Paolo Picardi, nell'interesse della parte civile costituita, Stefano Edoardo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Daniele Cupelli, per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe — con la quale il Tribunale di Paola, confermando la sentenza emessa dal giudice di pace, ha ritenuto responsabile il ricorrente dei reati a lui contestati in rubrica (artt. 594, 581 e 612, cod. pen.). Articola due motivi d'impugnazione: con il primo si censura la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla valutazione di attendibilità dei testi e alla conseguente ricostruzione della dinamica dei fatti; con il secondo, invece, si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). Entrambi i motivi, per quanto apparentemente formulati (anche) sotto il profilo della violazione di legge, in realtà censurano l'apparato motivazionale della decisione impugnata, in quanto diretti a contestare le valutazioni del materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito.

Ne derivai, quindi, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, la loro inammissibilità. In ogni caso, anche a prescindere da tale assorben:e rilievo, la prima censura si risolve in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, preclusa in sede di legittimità; la seconda, invece, è inedita, in quanto non proposta dinanzi al giudice di appello (alla luce della non contestata ricostruzione processuale indicata nella sentenza impugnata). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Cons liere