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Sentenza — n. 24897/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24897/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 18/04/2019, il Giudice di pace di Lecce assolveva Danilo Oscarini dal reato di minaccia ai danni di Maurizio De Benedittis, costituitosi parte civile. La sentenza veniva impugnata dalla parte civile che chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del teste oculare Luca Ferilli, il cui esame a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non era stato accordato dal giudice di primo grado. Investito dell'appello della parte civile, il Tribunale di Lecce, con sentenza deliberata il 19/11/2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato Oscarini colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di 300 euro di multa, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile, liquidati in via equitativa in euro 1.500.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 597 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata e il rigetto nel resto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale domanda di ricusazione riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno civile ricorso di annullamento azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
La sentenza veniva impugnata dalla parte civile che chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del teste oculare Luca Ferilli, il cui esame a norma dell'art. 507 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata giustificato la condanna del ricorrente sulla base di una motivazione rafforzata.
art. 597 cod. proc. pen
Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la riforma della sentenza di primo grado ha erroneamente investito anche le statuizioni penali.
art. 603 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSCARINI DANILO nato a NARDO' il 24/02/1996 avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata e il rigetto nel resto del ricorso e, per il ricorrente, le conclusioni del difensore nel senso dell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 18/04/2019, il Giudice di pace di Lecce assolveva Danilo Oscarini dal reato di minaccia ai danni di Maurizio De Benedittis, costituitosi parte civile. La sentenza veniva impugnata dalla parte civile che chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del teste oculare Luca Ferilli, il cui esame a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. non era stato accordato dal giudice di primo grado. Investito dell'appello della parte civile, il Tribunale di Lecce, con sentenza deliberata il 19/11/2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato Oscarini colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di 300 euro di multa, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile, liquidati in via equitativa in euro 1.500.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso per cassazione Danilo Oscarini, attraverso il difensore Avv. Antonio Palumbo, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata giustificato la condanna del ricorrente sulla base di una motivazione rafforzata. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 603 e 468 cod. proc. pen. e dell'art. 29 del d. Igs. n. 274 del 2000, in quanto erroneamente il Tribunale di Lecce ha proceduto all'esame di un testimone che la parte civile aveva l'onere di citare per il giudizio di primo grado. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto la riforma della sentenza di primo grado ha erroneamente investito anche le statuizioni penali.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decrel:o-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata e il rigetto nel resto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.2. In premessa, mette conto rilevare che la ratto decider-n:li del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado non è circoscritta alla valorizzazione della testimonianza di Luca Ferilli assunta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ma ricomprende anche la rivalutazione della narrazione dei fatti operata dalla persona offesa (ritenuta conforme ai canoni interpretativi capaci di conferire ad essi valenza probatoria). Ora, come affermato di recente dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Il Tribunale di Lecce non ha proceduto alla rinnovazione dell'escussione della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state ritenute insufficienti ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato dal giudice di primo grado (che aveva ravvisato in esse delle lacune e aveva fatto riferimento ai contrasti esistenti tra le parti). Il che mette in luce un primo profilo di invalidità della sentenza impugnata.

3. Resta dunque assorbito il primo motivo, mentre il secondo non è fondato, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Parnoffo, Rv. 273643); principio, questo, valido anche per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta dal giudice di appello.

3. E' altresì fondato il terzo motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 28 agosto 2000, i. 274 (Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Buffolino, Rv. 261283; conf., ex pfurimis, Sez. 5, n. 50578 del 07/11/2013, Bucci, Rv. 257841), laddove nel caso di specie la citazione è stata effettuata dal pubblico ministero a norma dell'art. 20 d. Igs. n. 274 del 2000; di conseguenza, la parte civile era legittimata a proporre appello, ma ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace (Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008, dep. 2009, Simoni, Rv. 242605).

4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali e, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna penale, che elimina. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudic