Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's subsequent withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because the client withdrew the request on May 2, 2022. Although the appellant initially argued for a retrial based on alleged errors in applying assault statutes and insufficient evidence of intent, the withdrawal created a lack of interest in the proceedings. Consequently, the court ruled that no costs should be imposed on the appellant since there was no substantial loss for the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.; Art. 581 c.p.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant constitutes a cause of inadmissibility due to the lack of interest in the proceedings, precluding any award of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BUONO ROBERTO nato a PISA il 12/01/1979 Parte civile nel procedimento a carico di BRUNO MARISA nata a MESSINA il 20/02/1977 avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato Simone BONFANTE, difensore di fiducia dell'imputata Marisa BRUNO, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena - sul gravame della parte civile Roberto Buono - ha confermato il verdetto assolutorio del Giudice di pace di Modena nei confronti di Marisa Bruno, imputata del reato di percosse nei confronti dell'ex convivente.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Domenico Ippolito, che svolge un unico motivo, con il quale denuncia erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, emergendo dal compendio istruttorio e, in particolare, dall'ascolto del file audio prodotto dalla difesa dell'imputata come questa avesse effettivamente colpito il convivente al collo provocandogli a lesione ( rossore al collo) refertata al Pronto soccorso; d'altro canto, sotto il profilo soggettivo, il dolo delle percosse (reato di mera condotta) è generico, risultando irrilevanti le finalità perseguite dall'agente.
Cosicchè, risulta erronea la affermazione del Tribunale che ha mandato assolta l'imputata per difetto dell'elemento soggettivo ritenendo che - essendo stata aggredita dal convivente con voce grossa e sputi, e non emergendo dall'ascolto del file -audio, il riscontro fonico dello schiaffo - avesse dato una manata al collo per allontanare l'uomo da sé. E' illogico sostenere l'assenza della prova del dolo, laddove, nella fattispecie, sarebbe ravvisabile un dolo d'impeto. 3.Con successiva dichiarazione del 2 maggio 2022 l'avvocato Domenico Ippolito, difensore della ricorrente parte civile, ha rinunciato al ricorso e ha concluso per la inammissibilità, con esonero delle spese.
4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen., che va dichiarata in ragione dell'intervenuta carenza di interesse al ricorso.
5. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite di questa Corte, sul rilievo della assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente ( Sez. Un. n. 7 del 25/07/1997, Rv. 208166; Sez. Un. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; da ultimo sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308 e sez. 5 n. 44790 del 21/10/2021 n. m.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 03 maggio 2022 Il Consigliere estensore CORTE D