Cassation court dismisses appeal against appellate court's material error correction order as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Pappalardo's appeal inadmissible regarding the Appellate Court's order correcting a material error in a prior judgment. Pappalardo argued the correction constituted a substantial modification violating procedural rules, while the Prosecutor General concluded the appeal was unfounded. The court rejected the claim because the correction merely replaced the written device with the one read in court, a discrepancy already established as non-fatal and curable under settled jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The correction of a material error by substituting the written judgment device with the one read in court does not constitute a substantial modification of the decision and is not a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ALFREDO nato a SALERNO il 27/09/1977 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di C:AMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e, per il ricorrente, la memoria dell'Avv. Roberto Sallustio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 03/06/2021, la Corte di appello di Salerno ha deliberato la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza della stessa Corte in data 08/03/2021 depositata il 07/05/2021: la sentenza depositata indicava come esito della decisione l'assoluzione E?X art. 131-bis cod. pen., con revoca delle statuizioni civili, di Alfredo Pappalardo (imputato di diffamazione aggravata ai danni di Tania Gaetana Gentile e condannato in primo grado alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile), laddove il dispositivo depositato dopo la deliberazione della sentenza e comunicato alle parti statuiva la conferma della sentenza appellata; a correzione di tali errori, veniva statuita, per un verso, la "sostituzione" del dispositivo riportato sulla sentenza depositata con la motivazione con quello depositato dopo la deliberazione della decisione e, per altro verso, la "soppressione" degli ultimi tre capoversi della motivazione stessa.
2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione Alfredo Pappalardo, attraverso il difensore Avv. Massimiliano Lombardo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza e illogicità della motivazione del provvedimento di correzione di errore materiale e inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., in quanto la correzione disposta con il provvedimento del 03/06/2021 è in contrasto con l'art.130 cod. proc. pen., posto che determina una modifica sostanziale ed essenziale della decisione.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. Roberto Sallustio ha presentato una memoria con la quale conclude per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. In premessa, mette conto osservare che oggetto del ricorso in esame è solo l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del 03/06/2021, mentre la sentenza oggetto della correzione ha formato oggetto di altro ricorso, deciso da questo Collegio in data odierna.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Premesso che è del tutto pacifico che la correzione è consistita nella sostituzione del dispositivo della sentenza depositata in data 07/05/2021 con quello depositato e comunicato dopo la deliberazione della decisione, ossia in data 08/03/2021, il ricorso è manifestamente infondato al lume del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615).
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d