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Sentenza — n. 24640/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24640/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24640/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Emanuele Bruno propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno in data 27 settembre 2021, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro, emessa in data 8 luglio 2014, con la quale era stata resa definitiva la condanna per gli omicidi volontari di Abruzzese Nicola e Bevilacqua Antonio e per i connessi delitti di porto d'arma.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24640/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione (Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 23/10/2020, Rv. 280516; precedenti conformi: n. 1554 del 1999 Rv. 214002 - 01; n. 49959 del 2009 Rv. 245861).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale doppia punibilità impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento riconsiderazione esame di cassazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO EMANUELE nato a VIBO VALENTIA il 30/11/1972 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Emanuele Bruno propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno in data 27 settembre 2021, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro, emessa in data 8 luglio 2014, con la quale era stata resa definitiva la condanna per gli omicidi volontari di Abruzzese Nicola e Bevilacqua Antonio e per i connessi delitti di porto d'arma.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il Bruno denunzia violazione di legge processuale e vizio di motivazione, ex art. 606 co. 1 lett.

c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 634, 630, 629 e 125 cod.proc.pen.

3. È stata depositata requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO :IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte di Appello, correttamente richiamati i principi giurisprudenziali in relazione alla nozione di "prova nuova", ha evidenziato, in particolare, come non potessero ritenersi tale né la consulenza tecnica di parte, contenente valutazioni critiche del metodo di indagine seguito dal consulente del Pubblico Ministero (ritenendo, comunque, l'inidoneità dei rilievi critici a sovvertire il percorso motivazionale del primo giudizio), né il provvedimento amministrativo di revoca della protezione, che aveva riguardato la posizione del collaboratore dichiarante, con riferimento all'attendibilità dello stesso. 2.1.

In effetti, la consulenza tecnica allegata dal Bruno non apporta, come rilevato dalla Corte di Appello, profili di novità dei metodi scientifici utilizzati né il superamento, o la rappresentazione di un vizio, sotto il profilo tecnico, della consulenza prodotta dal Pubblico Ministero. Non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica clel sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 31309 del 21/05/2019, Rv. 276594).

D'altronde, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova ruova", ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., solo quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, Sentenza n. 13930 del 14/02/2017, Rv. 269460). 2.2. Esclusa, dunque, la rilevanza del contributo offerto dalla nuova consulenza tecnica, ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte territoriale con riferimento alla valutazione del profilo relativo alla attendibilità del collaboratore, che non può costituire prova nuova, non incidendo ex se sulla portata della prova dichiarativa nell'ambito del giudizio.

Invero, il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione (Sez. 2, Sentenza n. 2151 del 23/10/2020, Rv. 280516; precedenti conformi: n. 1554 del 1999 Rv. 214002 - 01; n. 49959 del 2009 Rv. 245861).

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020 - dep. 10/02/2021- Rv. 280335).tet' 41, 2.3. Peraltro, tutte le argomentazioni enunciate nel ricorso finiscono per proporre doglianze sui giudizi di merito concernenti le dichiarazioni rese dal collaboratore, non più soggetto a protezione, neppure richiamate nel loro contenuto.

Il ricorrente, quindi, si limita a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio costituito dall'apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia, come noto riservata alla valutazione dei giudici del merito in sede endoprocedimentale, e che può essere messa in discussione con gli ordinari mezzi di impugnazione (come, del resto, già avvenuto), ma non può essere oggetto di giudizio di revisione.

3. Va dunque conclusivamente ribadito che nell'istanza di revisione non sono state indicate "prove nuove" e che il giudizio di revisione non può essere invocato come una sorta di 'quarto grado di giudizio. In proposito, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Pullarà, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caddi, Rv. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185); ipotesi che, nel caso in esame, non è nemmeno rappresentata dal ricorrente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.NII. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co