Sentenza — n. 24636/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRAFIELLO FERNANDO nato a EBOLI il 11/01/1954 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, in quanto, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, l'art. 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 prevede espressamente che il deposito a mezzo pec effettuato dal difensore agli indirizzi degli uffici giudiziari debitamente individuati abbia valore legale. La rilevata nullità, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado, oltre che di quella di appello. Pertanto, dovrebbero essere annullate sia la sentenza impugnata, sia la sentenza di primo grado, ma il rinvio al giudice di primo grado è precluso dalla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione, perfezionatasi, considerata la sospensione del termine di 64 giorni, il 24/09/2021.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRAFIELLO FERNANDO nato a EBOLI il 11/01/1954 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 Con sentenza deliberata il 29/04/2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del 18/12/2020 con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato Fernando Carrafiello responsabile dei reati ex artt. 495 e 388 cod. pen. ascrittigli e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
La Corte distrettuale ha rilevato che l'istanza di rinvio dell'udienza del 18/12/2020 dinanzi al Tribunale di Salerno per legittimo impedimento era stata irritualmente trasmessa in via telematica e che non risultava essere stata portata a conoscenza del Tribunale. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Fernando Carrafiello, attraverso il difensore Avv. Carmela Landi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge processuale, in quanto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era stata trasmessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto, come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, l'art. 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 prevede espressamente che il deposito a mezzo pec effettuato dal difensore agli indirizzi degli uffici giudiziari debitamente individuati abbia valore legale. La rilevata nullità, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, comporta l'annullamento della sentenza di primo grado, oltre che di quella di appello. Pertanto, dovrebbero essere annullate sia la sentenza impugnata, sia la sentenza di primo grado, ma il rinvio al giudice di primo grado è precluso dalla sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione, perfezionatasi, considerata la sospensione del termine di 64 giorni, il 24/09/2021.
Rileva il Collegio che, non potendo disporsi l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che priverebbe l'imputato di un grado di giudizio, tanto più che il rinvio al giudice di primo grado interverrebbe a fattispecie estintiva dei reati per prescrizione già perfezionatasi, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. Ne consegue che devono essere annullate senza rinvio entrambe le sentenze di merito, per essere i reati estinti per prescrizione, e devono essere revocate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per essere i reati estinti per prescrizione. Revoca le s