Cassation court dismisses appeal on aggravated assault, ruling racial hate motive was unproven but not sole basis for sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Aristotel Ruci's appeal against his conviction for aggravated assault, confirming the lower court's decision. Ruci argued the sentencing was contradictory because the court cited racial hatred as a motive without proving it, while also denying generic mitigating circumstances. The court held that while the racial motive was speculative, the denial of leniency was justified by numerous prior offenses and the severity of the attack on multiple victims, making the decision legally sound despite needing clarification on the specific hate motive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The court ruled that a speculative motive of racial hatred does not invalidate a conviction if the denial of mitigating circumstances is also supported by the defendant's extensive criminal record and the objective gravity of the assault on multiple persons.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUCI ARISTOTEL nato il 27/12/1995 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 20 aprile 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Aristotel Ruci per lesioni aggravate ai danni di Akal Yakn, reato contestato come commesso in concorso con altri soggetti separatamente giudicati all'interno della casa circondariale di Cuneo, dove autori del fatto e persona offesa erano detenuti.
2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha articolato un motivo unico, lamentando contraddittorietà della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti 6)11 generiche ed al trattamento sanzionatorio. In ordine a questi aspetti, la sentenza impugnata ha valorizzato la causale di odio razziale e supremazia etnica ritenute alla base della decisione, mentre, tra gli altri soggetti inizialmente individuati come autori del fatto (poi assolti con sentenza definitiva) vi era anche un italiano.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, giacché la motivazione sarebbe congrua e non contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. Effettivamente, come sostiene il ricorrente, che all'origine dell'aggressione ai danni della persona offesa vi fossero ragioni di odio razziale non emerge né dalla motivazione della sentenza impugnata, né da quella di primo grado, sicché il riferimento alla predetta causale deve ritenersi congetturale. Tuttavia ciò non conduce all'accoglimento del ricorso, accoglimento che postulerebbe che l'odio razziale fosse l'unica ragione sulla base della quale la Corte di merito avesse adottato le proprie scelte sanzionatorie. Ma così non è. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, quella dell'odio razziale è solo una delle due rationes decidendi della reiezione del beneficio, tenuto conto che la statuizione fonda anche sulle numerose condotte illecite già registrate a carico del prevenuto, da sole sufficienti a giustificare la negazione del trattamento di favore, e non contestate dal ricorrente.
Circa l'individuazione della pena base, la sorte del ricorso non è dissimile, giacché la pena irrogata è stata giustificata non già sulla scorta delle motivazioni alla base dell'aggressione, ma sulla base delle modalità della condotta (data l'aggressione di più persone contro uno), della gravità delle lesioni e della pericolosità sociale dell'imputato legata ai suoi numerosi precedenti. Solo per quanto concerne l'aumento nella misura massima per la circostanza aggravante delle più persone riunite, la Corte di merito ha ricollegato la coralità della condotta alla volontà di affermare la supremazia del gruppo etnico di appartenenza, ma tale passaggio argomentativo — in sé fondato su un dato, come detto, congetturale — si affianca a quello più generale fondato sui parametri negativi relativi alle modalità del fatto, alla gravità delle lesioni ed alla personalità dell'imputato, sicché la tenuta della decisione non appare minata.
La motivazione, tuttavia, va corretta, espungendo il riferimento alla anzidetta causale dell'aggressione che, almeno secondo quanto si evince dalle sentenze di merito, non è stata accertata nei sensi sostenuti dalla Corte territoriale.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento