Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24616/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24616/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La sentenza impugnata è stata emessa il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Cosimo lona per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 455 cod. pen, art. 49 cod. pen; Sentenza — n. 24616/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153).2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, quello che investe il coefficiente soggettivo del reato. La fattispecie di detenzione di cui all'art. 455 cod. pen. prevede due snodi del coefficiente soggettivo, da una parte la consapevolezza della falsità della banconota, dall'altro la volontà di metterla in circolazione, che integra il dolo specifico della figura di reato.

Parole chiave

Generato dall'IA
falsificazione di monete uso di un documento falso riproduzione e imitazione di biglietti di banca reato economico bancarotta fraudolenta uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 455 cod. pen
La sentenza impugnata è stata emessa il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Cosimo lona per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 49 cod. pen
Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IONA COSIMO nato a CORATO il 03/04/1986 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO MASCOLI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 21 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato Cosimo lona per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. per essere il falso grossolano. Ciò sarebbe dimostrato — opina il ricorrente — dalla circostanza che i Carabinieri avevano affermato che, da un esame preliminare, la banconota si presentava verosimilmente falsa. Come era accaduto per i Militari, sostiene il ricorrente, così la falsità sarebbe stata riconoscibile da un quivis de populo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 455 cod. pen. perché, nel caso di specie, non vi era prova della volontà di spendere la banconota.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché i motivi sono reiterativi di quelli di appello; il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

1. Il primo motivo di ricorso — che invoca l'applicazione della figura del falso grossolano — è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte territoriale non è manifestamente illogica quando evidenzia che quello dei Carabinieri era solo un sospetto di falsità, che aveva dovuto essere poi validato dalla Banca d'Italia. Sulla scorta di questa argomentazione, la Corte distrettuale ha correttamente escluso l'esistenza del falso grossolano che, d'altra parte, verrebbe in essere — dando luogo alla figura del reato impossibile — solo quando il falso sia ictu ocu/i riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417;

Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590), tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153).2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, quello che investe il coefficiente soggettivo del reato. La fattispecie di detenzione di cui all'art. 455 cod. pen. prevede due snodi del coefficiente soggettivo, da una parte la consapevolezza della falsità della banconota, dall'altro la volontà di metterla in circolazione, che integra il dolo specifico della figura di reato.

Ciò posto, la Corte di appello ha offerto una risposta alla doglianza contenuta nell'appello solo quanto alla dimostrazione della consapevolezza della falsità della banconota in capo al prevenuto, ma nulla ha argomentato per quanto concerne la volontà di spendita, su cui, invece, il ricorso si concentra. Anzi, proprio la circostanza valorizzata ai fini della consapevolezza dell'imputato dalla Corte di merito vale a dire che la banconota era conservata da circa due mesi in uno alle modalità di custodia di essa — non nel portafogli dal quale si estraggono ordinariamente le banconote per il pagamento, ma in una cartellina custodita nel vano portaoggetti del motociclo parcheggiato nel suo garage — erano circostanze di fatto che avrebbero richiesto una sforzo motivazionale particolarmente intenso per ricavarvi gli indicatori della volontà di spendita, sforzo di cui non vi alcuna traccia nella sentenza impugnata.

3. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezi