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Sentenza — n. 24606/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 16/04/2019, il Tribunale di Bari dichiarava Giuseppe Di Gennaro responsabile del reato di diffamazione aggravata ai danni di Raffaele Valla e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata in data 01/12/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di Gennaro in ordine al reato allo stesso ascritto in quanto estinto per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen, art. 157 cod. pen, art. 11 Cost; Sentenza — n. 24606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Di Gennaro, attraverso il difensore Avv. Luciana Saracino, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha dichiarato il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione maturata il 18/09/2019, dunque in epoca anteriore alla prima udienza del giudizio di appello, tenutasi in data 01/12/2020, confermando le statuizioni civili.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno civile denuncia mendace ricusazione del pubblico ministero atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
182 del 2021 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., lì dove lederebbe il principio della presunzione d'innocenza, sollevate in riferimento all'art.
art. 157 cod. pen
Il secondo motivo denuncia inosservanza del comma settimo dell'art. 157 cod. pen., in quanto l'imputato non è stato messo in condizione di rinunciare alla prescrizione, posto che l'avviso della fissazione dell'udienza in appello non conteneva alcun riferimento alla maturazione della prescrizione e lo stesso P.G.
art. 11 Cost
117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIUSEPPE nato a BITONTO il 07/11/1951 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cessazione Perla Lori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per la parte civile, la memoria dell'Avv. Elio Maria Addante, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/04/2019, il Tribunale di Bari dichiarava Giuseppe Di Gennaro responsabile del reato di diffamazione aggravata ai danni di Raffaele Valla e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata in data 01/12/2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di Gennaro in ordine al reato allo stesso ascritto in quanto estinto per prescrizione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Di Gennaro, attraverso il difensore Avv. Luciana Saracino, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello ha dichiarato il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione maturata il 18/09/2019, dunque in epoca anteriore alla prima udienza del giudizio di appello, tenutasi in data 01/12/2020, confermando le statuizioni civili.

Dichiarando l'estinzione per prescrizione e confermando le statuizioni civili, la sentenza viene sostanzialmente equiparata a una sentenza di condanna in violazione dell'art. 6 Cedu. Il secondo motivo denuncia inosservanza del comma settimo dell'art. 157 cod. pen., in quanto l'imputato non è stato messo in condizione di rinunciare alla prescrizione, posto che l'avviso della fissazione dell'udienza in appello non conteneva alcun riferimento alla maturazione della prescrizione e lo stesso P.G. aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l'Avv. Elio Maria Addante ha depositato una memoria che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo articola due doglianze, entrambe manifestamente infondate. Privo di consistenza è il riferimento alla data di perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione, intervenuta, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, così integrando il presupposto dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 578 2 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42488 del 31/01/2013, Coatti, Rv. 258285). Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata al lume della sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., lì dove lederebbe il principio della presunzione d'innocenza, sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto - escluso che del decorso del termine di prescrizione debba darsi avviso del decreto di citazione per il giudizio di appello e che possa venire in rilievo l'erronea valutazione del pubblico ministero - il perfezionamento della fattispecie estintiva ben poteva essere rilevato dalla difesa, sicché nessuna compressione del diritto alla rinuncia si è verificato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi