Cassation court annuls sentence for false ID possession, ruling it constitutes forgery when the holder participated in creation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed a lower court's conviction for merely possessing a false identity card, arguing the defendant's participation in forgery warranted a different charge. The court agreed that when a holder creates a false ID with their own photo, the act constitutes the autonomous crime of forgery under Article 497-bis, Paragraph 2 of the Penal Code, rather than the lesser offense of possession. Consequently, the original judgment was annulled without remittal to allow the case to be retried on the correct legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen.; The possession of a false identity document by its holder constitutes the crime of forgery when the holder participated in the document's creation, distinguishing it from the lesser offense of mere possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BOVIER ALFREDO CUI 060GMWF nato a NAPOLI il 04/01/1989 avverso la sentenza del 22/09/2020 del TRIBUNALE di VICENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deliberata il 22/09/2020, il Tribunale di Vicenda ha applicato ad Alfredo Bovier, imputato del reato di cui agli artt. 497-bis e 61, primo comma n. 2, cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di truffa (per il quale si procede separatamente), utilizzava un carta d'identità valida per l'espatrio falsa, la pena concordata con il pubblico ministero.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea qualificazione del fatto, in quanto integra la fattispecie autonoma di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. il possesso di una carta di identità recante la foto del possessore e con false generalità, in quanto è evidente in tale ipotesi la partecipazione di quest'ultimo alla fabbricazione del documento. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale nella determinazione della pena.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Premesso che, nel caso di specie, è stata contestata e, come si evince anche dall'iter comnnisurativo che ha condotto alla determinazione della pena applicata, ritenuta la meno grave fattispecie di cui al primo comma dell'art. 497-bis cod. pen., mette conto ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013.
Lorbek, Rv. 255468;conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221). Ciò premesso, coglie nel segno il ricorso in quanto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, integra il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303).
Pertanto, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per