Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to lack of sufficient evidence of witness untrustworthiness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sharon Lombardi inadmissible, upholding her conviction for theft. Lombardi argued the lower court's decision relied solely on the victim's testimony, which she claimed was untrustworthy due to inconsistencies regarding the amount stolen and the timing of the victim's verification. The court rejected this, noting the victim's initial report of specific notes, the lack of immediate control over the wallet, and the logical inference that Lombardi fled to avoid identification after being caught with hands in the bag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: An appeal alleging insufficient motivation based on witness credibility is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent with the evidence, and does not merely offer a different factual reconstruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Sharon, nata a Trieste il 16/06/1986, avverso la sentenza della Corte di Appello di Triste emessa in data 26/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Trieste in composizione monocratica del 18/09/2020, con cui Sharon Lombardi era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., in Trieste il 22/01/2020 - così qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 628, commi 2 e 3-bis, cod. pen. - riduceva la pena inflitta all'imputata.
2. In data 14/10/2021 Sharon Lombardi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Mauro Dellago, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., essendo la motivazione basata unicamente sulla deposizione della persona offesa, della cui attendibilità vi è più di una ragione per dubitare: anzitutto la predetta, in data 29/01/2020, era riuscita a ricordare esattamente il taglio delle singole banconote, nonostante l'esiguità della somma sottratta, pari ad euro 30,00 e nonostante il tempo trascorso dal fatto, verificatosi più di una settimana prima, e nonostante fosse già stata escussa a s.i.t. per ben due volte, in precedenza; la persona offesa, infatti, si era espressamente riservata di verificare se le fosse stato sottratto qualcosa; peraltro né la persona offesa né la teste Guida avevano notato manovre volte ad occultare la refurtiva, da parte dell'imputata; ne discende, quindi, che la condanna si fosse basata solo sulla presenza dell'imputata in un'area riservata e sulla sua fuga dopo il confronto con la persona offesa, che aveva riferito di calci e pugni, circostanza smentita del tutto dalle dichiarazioni degli altri testi; ne consegue, quanto meno, l'inquadramento della condotta nel tentativo di furto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Sharon Lombardi è inammissibile. La sentenza impugnata ha dato atto che la persona offesa aveva riferito della sottrazione di un carnet di assegni e del contenuto del portafogli che - precisando "se non ricordo male" - era costituito da due banconote da 10,00 euro, una da 5,00 euro e da alcune monete; ha rilevato che la denunciate si era riservata di verificare se le fosse stato asportato qualcosa di valore, cosa che era avvenuta solo dopo circa una settimana dal fatto, essendo stata escussa due volte nell'immediatezza della vicenda e, quindi, non avendo, probabilmente, operato alcun controllo del contenuto del portafogli.
La sentenza impugnata ha aggiunto che, in ogni caso, la circostanza dedotta, per quanto plausibile, non supportava un giudizio di inattendibilità o, addirittura, di falsità della Ammar, che non si vede per quale ragione avrebbe dovuto falsamente denunciare il furto di un carnet di assegni, che aveva immediatamente bloccato, e di una somma di denaro di importo modesto; né si comprende per quale ragione la Lombardi fosse fuggita quando era stata trovata con le mani nella borsa della Ammar, se non aveva rubato nulla, cosa che avrebbe potuto immediatamente dimostrare, non apparendo affatto possibile che l'imputata volesse evitare di essere identificata, posto che ella ben sapeva di essere stata fotografata e ripresa all'interno dell'ospedale.
La versione dell'imputata, inoltre, era stata contraddetta da quanto affermato tanto dall'Ammar che dalla Guida, che entrambe avevano visto la Lombardi rovistare nella borsa dell'Amrnar, apparendo ben possibile che l'imputata avesse già occultato la refurtiva, atteso che all'Ammar che le chiedeva di mostrarle borsa, la Lombardi aveva opposto un rifiuto, dicendo "tanto voi non potete farmi nulla ..... se provi a toccarmi ti denuncio". Ne discende, quindi, che il ricorso appare ripetitivo delle doglianze già esposte in sede di appello, non confrontandosi con le argomentazioni della Corte di merito, del tutto logiche e coerenti con le prove dichiarative, limitandosi a formulare, peraltro in termini meramente astratti e congetturali, una diversa ricostruzione in fatto.
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08/04/