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Sentenza — n. 24594/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for defamation due to victim's withdrawal of charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24594/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the appellate court's decision without remittal because the criminal charge was extinguished by the victim's withdrawal. Although the defendant argued for various legal violations regarding the crime of defamation, the court found the procedural bar of remission decisive. Consequently, the conviction and suspended sentence were voided, and the costs were assigned to the querelator.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The withdrawal of the criminal complaint by the victim extinguishes the crime, rendering any subsequent conviction void and necessitating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime defamation penalty annulment without remittal criminal procedure bar suspended sentence costs allocation perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 cod. pen.
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595, comma terzo, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 51 cod. pen.
pen., in relazione alla ricostruzione della vicenda; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 51, comma primo, cod.
Art. 42 cod. pen.
pen., in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 42, comma secondo e 43, comma primo, cod.
Art. 43 cod. pen.
Art. 59 cod. pen.
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595, comma terzo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., in relazione alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis, cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis, cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In data 03/03/2021 Luciano Palazzo ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Giulio de Simone e avv.to Americo Barba, deducendo sei motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Palazzo Luciano, nato a Campi Salentina (LE), il 20/06/1962, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 20/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv.to Giulio De Simone, che ha fatto presente l'intervenuta remissione della querela e si è associata alla richiesta del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in composizione monocratica del 29/09/2017, con cui Luciano Palazzo era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art.595 cod. pen., in danno di Alfredo Calabrese, in Campi Salentina, sino al 21/03/2013, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. In data 03/03/2021 Luciano Palazzo ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Giulio de Simone e avv.to Americo Barba, deducendo sei motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595, comma terzo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ricostruzione della vicenda; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 51, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 42, comma secondo e 43, comma primo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 59, comma quarto, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. In data 18/05/2021 risulta pervenuto verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto in data 10/05/2021 presso la Stazione CC di Campi Salentina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dalla intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dall'imputato, discende l'improcedibilità della fattispecie di reato in esame, che risulta, pertanto, estinta ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento, in mancanza di diversa regolamentazione tra le parti, vanno poste a carico del querelato Luciano Palazzo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Luciano Palazzo. Così deciso in Roma,