Italian Court dismisses inadmissibility ruling, allowing appeal via email within ten days of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Taranto court's decision declaring the appeal inadmissible due to tardiness. The defendant argued the appeal was timely because it was transmitted via certified email on January 3, 2022, at 20:30, despite the registry stamping it received the next day. The court held that under emergency legislation, the date of transmission via PEC determines timeliness, and the appeal fell within the ten-day window from the December 24 notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 d.l. n. 137/2020; Art. 606 c.p.p.: During the emergency period, appeals transmitted via certified email are deemed timely if sent before the deadline expires, regardless of the registry's subsequent receipt stamp.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIARRA SOULEYMANE nato a Gao (MALI) il 20/10/1987 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Taranto - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da Diarra Souleymane, sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 5 comma 8-bis d. Igs. n. 286 del 1998 - ha dichiarato il riesame inammissibile per tardività. Osserva il Tribunale: che il decreto del PM di convalida del sequestro - oggetto di impugnazione - è stato notificato all'indagato e al suo difensore il 24 dicembre 2021; che il termine di dieci giorni per proporre riesame scadeva il 3 gennaio 2022; che il ricorso è stato presentato il 4 gennaio.
2. Ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale, facendo valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. Osserva che il ricorso è stato tempestivamente trasmesso tramite posta elettronica certificata il giorno 3 gennaio 2022, alle ore 20:30; dunque è tempestivo, poiché rileva la data di trasmissione e non quella del deposito di "pervenuto" apposta il giorno successivo dalla cancelleria del Tribunale.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il presente ricorso cautelare, assoggettato ratione temporis alla disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020 convertito con modifiche nella legge n. 176 del 2020, è stato presentato nelle forme dell'invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.taranto@giustiziacert.it , il giorno 3 gennaio 2022 alle ore 20:30:02. 2.1. Tale modalità di presentazione della impugnazione cautelare deve ritenersi consentita alla luce delle modifiche innestate nel testo dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 dalla legge di conversione n. 176 del 2020 citata.
Al riguardo la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che «le modifiche apportate, in sede di conversione, all'art. 24 del dl. n. 137 del 2020, dalla legge n. 176 del 2020, consentono, per il circoscritto periodo considerato dalla normativa speciale dettata per l'emergenza epidemiologica, il deposito di qualsivoglia atto di impugnazione, anche cautelare, tramite l'invio dell'atto mediante pec. Depongono in tal senso, in modo inequivoco, i commi dal 6-bis al 6-decies del citato art. 24 nella sua attuale formulazione, con particolare riguardo al disposto dei commi 6-quinquies e 6-decies che, in termini reiterativi, definiscono nella maniera più ampia possibile il perimetro di estensione della normativa in oggetto, destinato a comprendere gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, senza distinzioni di sorta» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra).
Non può revocarsi in dubbio che, nella vigenza della disciplina emergenziale in rassegna, il legislatore abbia consentito alle parti private (non al Pubblico Ministero cfr. Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529, cit.) di avvalersi dell'invio tramite posta certificata al fine di procedere al deposito dell'atto di impugnazione, anche per i ricorsi, quale quello di specie, di matrice cautelare. 2.2. Circa eventuali limiti di orario giornaliero per la trasmissione, va richiamato l'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24, che consente il deposito entro la fine del giorno di scadenza dell'incombente da eseguire, in deroga, dunque, a quanto previsto, in via generale, dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen. e «non sembra discutibile l'estensione di siffatto principio agli atti di impugnazione, atteso che il quarto comma dell'art. 24 costituisce la disposizione di riferimento di tutti gli atti del processo penale, diversi da quelli considerati dai primi due commi dello stesso articolo, suscettibili di deposito per il tramite dell'invio a mezzo pec, come del resto reso inequivoco dal tenore letterale del primo periodo del successivo comma 6-bis» (così in motivazione Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra). 2.3.
Nel caso in esame discende che: - il provvedimento impugnato è stato notificato il 24 dicembre 2021; - il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2022 (alle ore 20:30), dunque nel rispetto del termine di dieci giorni; - ai fini della tempestività dell'impugnazione, è irrilevante che la cancelleria abbia scaricato l'atto solo il giorno successivo, apponendovi il timbro dì depositato in quella data.
4. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Taranto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale d