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Sentenza — n. 24120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; court ruled appeal inadmissible under procedural code after client renounced the case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Gjonaj Roland and Nezha Armando inadmissible because the defense attorney formally renounced the appeal on May 3, 2022. Although the applicants argued that the lower court erred by failing to declare the detention order null due to a lack of translation into Albanian, the procedural defect was cured by their voluntary withdrawal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the applicants to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The court must declare a cassation appeal inadmissible if the appellant renounces the appeal before the court rules on its admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural inadmissibility renunciation of appeal detention order nullity language rights defense diritti del detenuto diritti della difesa aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GJONA3 ROLAND nato a LAC( ALBANIA) il 20/01/1994 NEZHA ARMANDO nato a LAC( ALBANIA) il 17/09/1991 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO udito il ifensore r

RITENUTO IN FATTO

LE' stato proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di Gjonaj Roland e Nezha Armando, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, che, pronunciandosi sull'istanza di riesame promossa contro l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti dei predetti dal Gip di Padova in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis, 582, 585 cod. pen. (il solo Gjonaj), ha confermato il provvedimento.

2. L'impugnativa è affidata ad un unico motivo con cui si denuncia l'erronea applicazione degli articoli 143, 178 lettera e del codice di rito, per la mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale e non è stata tradotta nella lingua dei ricorrenti, pur a fronte della previa conoscenza della non comprensione della lingua italiana da parte di entrambi gli indagati alloglotti.

3. Con atto ricevuto il 3.5.2022, il difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

LII ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà degli indagati, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.