Italian Court dismisses appeal against detention measures due to lack of logical flaws and unproven factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to demonstrate a manifest illogicality in the lower court's reasoning. The appellant argued that ten months had passed and her relationship with the co-accused had ended, yet the court rejected these generic complaints as unproven and non-decisive. Ultimately, the decision upheld the original detention measures based on the gravity of the crime and the lack of new symptoms indicating changed circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 23 comma 8 d.l. 137/2020: An appeal against a detention measure is inadmissible if it relies on generic complaints or unproven factual circumstances rather than demonstrating a manifest illogicality in the original judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANNAPIECO LUCIA nato a SALERNO il 16/06/1990 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO QQ Q. 0,2 udito il ffensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 17.2.22, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza dì appello presentata nell'interesse di Scannapíeco Lucia avverso l'ordinanza emessa dalla Corte dì Assise di Salerno che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione di confronti della predetta. 2.Ricorre per cassazione la Scannapieco, tramite il difensore dì fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, la violazione di legge con riferimento alla permanenza delle esigenze cautelari nonché la mancanza e illogicità della motivazione.
Essendo trascorsi dieci mesi rispetto alla valutazione offerta dal tribunale in sede di riesame, non poteva ritenersi precluso un nuovo giudizio in punto di esigenze cautelarì. In altri termini il decorso del tempo unitamente agli altri tratti indicativi della personalità della ricorrente avrebbero dovuto indurre ad una rivalutazione del quadro cautelare, soprattutto alla luce del fatto che il rapporto sentimentale tra la Scannapíeco e il coimputato Ferraiolo - per il quale secondo il ragionamento del tribunale la donna si sarebbe lasciata coinvolgere anche in fatti illeciti - è venuto meno (come si evince dalla dichiarazione sostitutiva a firma della predetta allegata al ricorso dalla quale risulta che i rapporti tra i due erano già cessati alla fine della scorsa estate).
In ogni caso la comparazione con la posizione del coimputato avrebbe dovuto indurre a una differenziazione dei ruoli e quindi a una differenziazione anche del regime cautelare.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile non essendo allegato alcun profilo di manifesta illogicità della motivazione e concretandosi esso in doglianze generiche e in richiami a circostanze di fatto non dimostrate (es. la rottura del legame sentimentale con il coimputato Ferraiolo), non scrutinabili e, comunque, non decisive.
Il tribunale ha comunque fondato le ragioni del suo diniego sulla non lontana risalenza nel tempo del fatto (sequestro di persona) e sulle allarmanti modalità esecutive della condotta criminosa, evidenziandone la violenza e la spregiudicatezza, posta in essere, col contributo determinante della ricorrente, in luogo affollato. D'altronde in tema di misure cautelarí personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi dì sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015 Cc. (dep. 27/10/2015 ) Rv. 265652 - 01).
5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa