Sentenza — n. 24110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIAnei confronti di: NARDINI MARCO nato a SARZANA il 02/07/1974 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice di pace di La Spezia disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale di La Spezia, ritenendo la propria incompetenza per materia, dopo che, nel corso dell'udienza del 14.4.2021, relativa alla celebrazione del processo sorto a carico di Nardini Marco, imputato del reato ex art. 582, c.p., il pubblico ministero presente aveva contestato al prevenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta dell'11.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIAnei confronti di: NARDINI MARCO nato a SARZANA il 02/07/1974 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice di pace di La Spezia disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale di La Spezia, ritenendo la propria incompetenza per materia, dopo che, nel corso dell'udienza del 14.4.2021, relativa alla celebrazione del processo sorto a carico di Nardini Marco, imputato del reato ex art. 582, c.p., il pubblico ministero presente aveva contestato al prevenuto la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5), c.p.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di La Spezia, lamentandone l'abnormità, in quanto il suddetto provvedimento determina una regressione di fase del procedimento in un caso non previsto dalla legge e una contestuale violazione dell'art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000, posto che la contestazione della menzionata circostanza aggravante non determina la variazione della competenza per materia attribuita dall'art. 4, d.lgs. n. 274 del 2000.
3. Con requisitoria scritta dell'11.2.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, costante è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza con la quale il giudice ch pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell'art. 568, comma primo, c.p.p., e può dare luogo solo a conflitto di competenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, Rv. 258865;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31797 del 27/10/2020, Rv. 279803). Ed invero, come è stato opportunamente rilevato, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in relazione all'art. 111, comma settimo, Cost. nella parte in cui esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza con la quale il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale, dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l'art. 111, comma settimo, presuppone, quanto alla ricorribilità in Cassazione, un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre, invece, la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito del processo può sollevare, ove si ritenga a propria volta incompetente, ovvero dalla stessa Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione, nel caso in cui, al contrario, il secondo giudice si ritenga competente (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Rv. 264258). Principi, quelli sinteticamente testé esposti, che trovano applicazione anche nel caso, come quello in esame, di ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice di pace trasmetta gli atti al P.M. dichiarando la propria incompetenza per materia, trattandosi di provvedimento che riveste, comunque, natura sostanziale di sentenza, suscettibite di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell'art. 28 del codice di rito (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10947 del 03/02/2011, Rv. 249720)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico m