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Sentenza — n. 24105/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to nullity from conducting oral hearing in non-participated written form after lawyer's request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment regarding aggravated theft, ruling it null due to procedural violations. The defendants argued that the final hearing was improperly conducted in a non-participated written format despite their lawyer's timely request for an oral session. The court held that such a procedural defect violates the principle of contradiction, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 127 cod. proc. pen.; Art. 23-bis comma 2 dl. 137/2020: A nullity arises when an appeal hearing is held in non-participated written form after the defense lawyer has timely requested an oral session, violating the principle of contradiction.

Parole chiave

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nullity of judgment non-participated hearing principle of contradiction oral session request procedural defect appeal imputazione di furto furto di lieve entità contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 127 cod. proc. pen.
220092) - che la prima udienza del 6 ottobre 2020 è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e che la successiva udienza del 9 marzo 2021 ha seguito le medesime modalità, in conseguenza della richiesta di trattazione orale tempestivamente proposta dal difensore.
Art. 23-bis comma 2 dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Con il primo motivo, si denuncia la nullità della' sentenza impugnata per avere la Corte territoriale celebrato l'udienza del 4 maggio 2021 nelle forme del rito camerale cartolare, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del dl.
Art. 601, comma 5 cod. proc. pen.
Sicchè, diversamente opinando, verrebbero a prodursi esiti del tutto asistematici nei casi in cui - non trovando applicazione il termine a comparire ex art. 601, comma 5, cod.
art. 127 cod. proc. pen
220092) - che la prima udienza del 6 ottobre 2020 è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
I ricorrenti rappresentano - in conformità con quanto risulta dagli atti, accessibili a questa Corte per la soluzione della proposta questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 3, n. 40443 del 17/01/2018, Gaudino
(ex plurimis, Sez. 3, n. 40443 del 17/01/2018, Gaudino, Rv.
Sez. 5, n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella
273813; Sez. 5, n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella, Rv.
Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, D.
Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BERTONI CARSSI DIEGO SEBASTIAN nato il 08/12/1965 MENDOZA PITER nato il 14/10/1975 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 4 maggio 2021, la Corte d'appelto di Roma ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 9 dicembre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Diego Sebastian Bartoni Carissi e Piter Mendoza per il reato di furto aggravato in concorso.

2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Roma hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. Mauro De Carolis, affidando le proprie comuni censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della' sentenza impugnata per avere la Corte territoriale celebrato l'udienza del 4 maggio 2021 nelle forme del rito camerale cartolare, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sebbene le precedenti udienze del 6 ottobre 2020 e del 9 marzo 2021 - rinviate per assicurare il contraddittorio - si fossero svolte in camera di consiglio, trattandosi di giudizio abbreviato, alla presenza del difensore e del pubblico ministero, e nonostante il sostituto del difensore, presente il 4 maggio 2021, avesse richiesto di procedere con la stessa modalità. 2.2.

Con il secondo ed il quarto motivo, deduce vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla richiesta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 6 cod. pen., non avendo la Corte territoriale confutato le dodlianze svolte con il gravame, con il quale si era argomentato come non potesse asc:riversi alla nozione di "bagaglio" lo zaino asportato alla persona offesa. 2.3. Il terzo motivo prospetta analoga censura con riferimento al quarto motivo d'appello, con il quale era stata contesto il diniego dell'attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen..

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 17 gennaio 2022, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria tempestivamente depositata, il difensore dei ricorrenti ha rassegnato le conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo, assorbente, motivo di ricorso è fondato.

1. Sussiste la nullità tempestivamente dedotta nel primo motivo.1.1. I ricorrenti rappresentano - in conformità con quanto risulta dagli atti, accessibili a questa Corte per la soluzione della proposta questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - che la prima udienza del 6 ottobre 2020 è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e che la successiva udienza del 9 marzo 2021 ha seguito le medesime modalità, in conseguenza della richiesta di trattazione orale tempestivamente proposta dal difensore.

L'udienza di trattazione è stata, invece, celebrata in camera di consiglio nella forma cartolare, ed anzi vi è stata espressamente inibita la partecipazione del (sostituto processuale del) difensore, come risulta dall'annotazione posta a margine del verbale. La questione controversa impone di tracciare, in estrema sintesi, le coordinate normative di riferimento. 1.1.1. La disciplina delineata dall'art. 23 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicato nella G.U. n. 269 del 28/10/2020), non prevista nella versione originaria del decreto-legge, è stata introdotta dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Le forme di celebrazione del rito cartolare ordinario in appello erano state, invece, previste dall'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (pubblicato nella G.U. n. 279 del 9 novembre 2020, con applicazione alle udienze per il giudizio di appello fissate entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 149. Siffatta disciplina è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 1, comma 2, della citata legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha, contestualmente, inserito nel testo del convertito decreto-legge n 137 del 2020 l'art. 23 -bis e ha abrogato - statuendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodotti durante la sua vigenza il decreto-legge n. 149 del 2020.

Nel quadro così delineato, si pone la questione del se, in forza della disciplina dettata dall'art. 23 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, la richiesta di discussione orale per un'udienza nella quale il processo di appello sia stato rinviato dovesse essere reiterata in vista dell'udienza di rinvio, ovvero se la prima - ed unica - richiesta riferita all'udienza in cui il processo di appello è stato rinviato sia sufficiente al fine di assicurare la trattazione orale dell'udienza successiva. 1.1.2.

A siffatta questione, questa Sezione (n. 19528 del 27 aprile 2022, non massimata) ha già dato risposta, affermando che «nella vigenza dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n, 176, la richiesta di discussione orale per un'udienza nella quale il processo di appello è stato rinviato è sufficiente al fine di assicurare la trattazione orale dell'udienza successiva». Si è, in particolare, ritenuto che la richiesta di trattazione orale effettuata in vista di un'udienza per qualsiasi ragione rinviata, esplica i propri effetti anche rispetto all'udienza di rinvio, "radicando" il processo di appello come processo "in presenza"; e tanto poichè la disciplina emergenziale dettata, con varie fonti legislative, per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 presenta una ratio comune, rappresentata dall'esigenza di contenere, nei limiti del possibile, il movimento delle persone e il loro concentrarsi in luoghi chiusi e, per quanto di rilievo in questa sede, negli uffici giudiziari; e, in siffatto contesto, la riferibilità della richiesta di trattazione orale anche all'udienza successiva alla prima rispetto alla quale era stata formulata è stato ritenuto non in tensione con la ratio indicata, in quanto - dovendo l'istanza essere proposta almeno quindici giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dal comma 4 dell'art. 23 -bis cit. - essa comunque consente alla dirigenza della Corte di appello di conoscere con congruo anticipo il numero dei processi da trattare "in presenza" e di effettuare la relativa programmazione.

Sicchè, diversamente opinando, verrebbero a prodursi esiti del tutto asistematici nei casi in cui - non trovando applicazione il termine a comparire ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 3, n. 40443 del 17/01/2018, Gaudino, Rv. 273813; Sez. 5, n. 50185 del 11/10/2019, Tarantella, Rv. 277957) - il rinvio dalla prima udienza sia effettuato a un'udienza fissata prima dei quindici giorni: ipotesi, questa, in cui la tempestiva reiterazione della richiesta di "trattazione orale" sarebbe impossibile, con conseguente indebita compressione del diritto della parte richiedente. 1.2.

Siffatti principi non sono contraddetti - ma, anzi, confermati - dal rilievo per cui il mutamento del rito nella forma camerale non partecipata, avvenuto nelle more del giudizio di appello (del quale sia stata differita l'udienza) e determinato dall'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, non deve essere comunicato all'imputato il quale può, comunque, esercitare, attraverso il difensore, la facoltà di chiedere la trattazione in pubblica udienza (Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv. 282531). Peraltro, è stato ulteriormente precisato che la richiesta di discussione orale, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non debba essere reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002).2.

Tanto premesso, la fattispecie dedotta dai ricorrenti s'appalesa perfettamente riconducibile ai principi di diritto appena richiamati. 2.1. Se è vero che il procedimento d'appello ha avuto inizio, all'udienza del 6 ottobre 2020, nella forma partecipata, allora ordinariamente prevista e di seguito sostituita ex lege nella modalità cartolare, nondimeno risulta come, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, il difensore degli imputati avesse tempestivamente formulato istanza di procedere con la stessa modalità per l'udienza del 9 marzo 2021, tenutasi con le richieste forme partecipative e differita per la rinnovazione della notificazione all'imputato Mendoza. 2.2.

Ne discende che la celebrazione dell'udienza del 4 maggio 2021 nelle forme del rito camerale non partecipato ha determinato una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione (v. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, "ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale").

3. La fondatezza del primo, assorbente, motivo impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di