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Sentenza — n. 24097/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca ha confermato la condanna di Biagioni Loriano per il reato di lesioni volontarie ai danni di Toni Pietro.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo l'estinzione del reato per la remissione della querela intervenuta successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 152 c.p; Sentenza — n. 24097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo l'estinzione del reato per la remissione della querela intervenuta successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

Parole chiave

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mantenimento del contratto remissione della pena restituzione del termine restituzione in pristino ritiro della querela penale remissione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 152 c.p
268625) ed attesa la validità della remissione allegata dal ricorrente, il reato per cui è intervenuta condanna nei gradi di merito deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.
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Testo completo

emplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: Biagioni Loriano, nato a Castiglione di Garfagnana, il 20/7/1965; avverso la sentenza del 11/5/2021 del Tribunale di Lucca; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lucca ha confermato la condanna di Biagioni Loriano per il reato di lesioni volontarie ai danni di Toni Pietro.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo l'estinzione del reato per la remissione della querela intervenuta successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha prodotto verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto dai Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana il 19 giugno 2021 con la partecipazione dell'imputato e della persona offesa.

2. Ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625) ed attesa la validità della remissione allegata dal ricorrente, il reato per cui è intervenuta condanna nei gradi di merito deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti. Conseguentemente devono altresì essere eliminate le statuizioni civili adottate con la pronunzia di primo grado (ex multis Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato Biagioni Loriano. Così d