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Sentenza — n. 24075/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI GIORGIO MASSIMO nato a TERAMO il 13/05/1970 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta memoria dell'avvocato Tiziano Rossoli, difensore del ricorrente, che insiste per :n ,nto del ricorso. tenutasi ai che sensi deihart. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. i -

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 512 cod. proc.pen, art. 110 cod. pen; Sentenza — n. 24075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ia solida struttura argomentativa della sentenza impugnata il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata: a fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (sez. /I, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità tentata truffa assicurazione contro il furto furto per mestiere delitto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, omettendo il necessario confronto con il ragionamento probatorio che sorregge la motivazione della sentenza impugnata, che ha ben inquadrato il profilo indiziario secondo le regole di cui all'art. 192 cod.
art. 512 cod. proc.pen
art. 110 cod. pen
Giova, allora, ricordare che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI GIORGIO MASSIMO nato a TERAMO il 13/05/1970 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta memoria dell'avvocato Tiziano Rossoli, difensore del ricorrente, che insiste per :n ,nto del ricorso. tenutasi ai che sensi deihart. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. i -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha riformato il verdetto assolutorio del Tribunale di Macerata, dichiarando Massimo Di Giorgio colpevole di tentato furto in concorso con una donna rimasta sconosciuta, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di beni e denaro dopo essersi introdotti all'interno della abitazione della anziana persona offesa, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Tiziano Rossoli, che svolge un unico motivo, denunciando vizi della motivazione della sentenza impugnata, laddove non riconosce il ragionevole dubbio in violazione delle regole di accertamento del dolo. Infatti, non risultano provate le reali intenzioni del ricorrente e il concorso con la sedicente donna introdottasi nell'abitazione della vittima, secondo la ricostruzione dei giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, omettendo il necessario confronto con il ragionamento probatorio che sorregge la motivazione della sentenza impugnata, che ha ben inquadrato il profilo indiziario secondo le regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen., senza infrangersi nelle denunciate illogicità e contraddizioni. 2.Coide si legge in sentenza, la Corte di appello ha premesso la certa identificazione dell'imputato come l'uomo che si era intrattenuto all'interno della abitazione della persona offesa, in conversazione con la stessa, mentre una donna, introdottasi nel contempo nella medesima abitazione, cercava di aprire i cassetti dei mobili della camera da letto, dove veniva sorpresa dalla badante della persona offesa, dandosi a repentina fuga, seguita dall'imputato, per come univocamente emerso dalle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc.pen. della persona offesa e della badante, nonché dalla deposizione testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto immediatamente, trovandosi a passare vicino all'abitazione della vittima. 3.Nello scrutinio dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha considerato, ai fini della ricosU-uzione della intenzione dell'agente, che l'introduzione occulta nell'altrui abitazione non può presumersi fine a se stessa e che, d'altro canto, l'introduzione in una abitazione altrui non giustif:;cata o giustificata in modo inaccettabile, costituisce, con giudizio ex ante, atto univocamente diretto al furto e idoneo a tale fine.

Ciò posto, ha considerato sintomatiche della univocità e idoneità degli atti posti in essere dall'imputato a commettere il furto, in concorso con la donna, le peculiari modalità della condotta, ovvero la circostanza che l'imputato fosse perfetto sconosciuto per la persona offesa, la mancanza di alcuna plausibile ragione dell'accesso nell'abitazione, la condotta tenuta una volta introdottosi in casa, dando vita a una conversazione priva di senso e finalizzata, con tutta evidenza, a tenere impegnata in cucina la persona offesa, onde consentire alla sua complice, intanto introdottasi in casa, di appropriarsi di beni e denaro ivi custoditi, e, infine, la repentina fuga, una volta scoperti, lasciando sul posto il borsello con i documenti.

E' l'assoluta irrazionalità di una tale condotta, nel suo complesso, non altrimenti spiegable se non nel senso ritenuto in sentenza, in uno all'univocità e idoneità degli atti, ad avere convinto, ragionevolmente, i giudici di secondo grado dell'esistenza di un preventivo accordo con la donna sulla base del quale l'imputato ha agito con l'intenzione congiunta di commettere un furto nell'abitazione della anziana vittima.

4. Giova, allora, ricordare che ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 4, n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).

Nel caso in scrutinio, con la sua condotta, l'imputato ha dimostrato di essere pienamente consapevole dell'azione furtiva tentata materialmente dalla sua complice, tenendo impegnata la persona offesa mentre rovistava nei cassetti della casa, in tal modo, dando un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale.

5. Con ia solida struttura argomentativa della sentenza impugnata il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata: a fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (sez. /I, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274).

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede Clel presente scrutinio di legittimità, non residuando ragionevoli dubbi in ordine alla co- responsabilità dell'imputato per il tentativo di furto contestato.

P.Q.M.

Dichia,a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Amme