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Sentenza — n. 24069/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failing to concretely assess non-punishment grounds under Art. 131 bis c.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision, which had rejected the applicant's request for non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code. The applicant argued that the lower court failed to conduct a concrete assessment of the offense's gravity and the need for punishment as required by Article 133 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court held that the appellate court erred by relying on a mere assertion rather than weighing the specific circumstances of the false degree claim against the law.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court must concretely assess the gravity of the criminal act and the need for punishment to apply non-punishment grounds, rejecting mere assertions of negligible harm.

Parole chiave

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non-punishment grounds false degree claim concrete assessment need for punishment appellate court error Art. 131 bis c.p. Art. 133 c.p. inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in punto di mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato, invero, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p., anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.
Art. 49, comma 2, c.p.
Tale principio, tuttavia, attiene alla valutazione da compiere sulla idoneità offensiva della condotta di falso, al fine di verificare l'eventuale inidoneità dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co.
Art. 483, c.p.
D.P.R. 28.12.2000, n. 445
483, c.p., 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in rubrica ascrittogli.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018
Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
Cass., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018
274647; Cass., Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005
Cass., Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015
Cass., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADDA MARIOLIJN ANNA nato il 21/01/1964 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Maioli si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Como, in data 10.6.2020, aveva condannato Adda Marjolijn Anna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 483, c.p., 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in rubrica ascrittogli.

Alla Adda viene addebitato di avere attestato falsamente all'istituto di istruzione superiore "Jean Monnet" il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano in data 10.4.1990, con una votazione finale di 90/100, fatto non vero perché, all'esito delle verifiche successivamente disposte presso il suddetto Politecnico, era risultato che il voto conseguito dalla Adda era pari a 85/100. Secondo l'assunto accusatorio, l'alterazione del voto era funzionale all'ottenimento di un punteggio elevato, che avrebbe consentito all'imputata di potersi collocare in posizione avanzata nella graduatoria di cd. "terza fascia" per l'accesso all'insegnamento.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge in punto di mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. In particolare, rileva la ricorrente, la corte territoriale ha escluso di potere applicare nel caso in esame la menzionata causa di non punibilità esclusivamente sulla base di un giudizio positivo sulla idoneità offensiva astratta della condotta contestata alla prevenuta, senza valutare in concreto, ai sensi della previsione dell'art. 133, co. 1, c.p.p., le modalità della condotta criminosa in addebito; il grado di colpevolezza dell'imputata; l'entità del danno o del pericolo, derivante dalla condotta posta in essere.

3. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. La corte territoriale ha escluso che nel caso in esame ricorressero le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., ritenendo che la relativa valutazione debba essere compiuta con giudizio ex ante, per cui la circostanza, evidenziata dall'appellante, che nessun pregiudizio si è verificato nei confronti degli altri candidati alla copertura del posto di insegnante, che avrebbero potuto essere illegittimamente pretermessi, perché superati nella graduatoria finale dall'imputata, deve ritenersi del tutto irrilevante, trattandosi di una conseguenza da ascrivere alla immediata esclusione dalla graduatoria di quest'ultima, conseguente alla verifica dei dati riportati nel modulo di partecipazione compilato dalla candidata Adda.

Tale percorso argomentativo, tuttavia, non può condividersi, in quanto contrastante con il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940).

Il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato, invero, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p., anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Cass., Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), ma non può mancare del tutto, come nel caso in esame, in cui la corte territoriale ha escluso il riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute sulla base di un'affermazione meramente assertiva, limitandosi a rilevare che "non si ravvisano elementi che inducano a ritenere il fatto di entità trascurabile tale da escludere la punibilità".

Il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello appare, pertanto, incompleto, laddove non soddisfa, attraverso un'adeguata ponderazione delle particolari caratteristiche della fattispecie in esame, l'esigenza, normativamente imposta, di verificare in concreto se, alla luce della gravità del comportamento criminoso e della entità del contrasto rispetto alla legge, il bisogno di pena sia inderogabile o meno.L'equivoco in cui è caduta la corte di appello ben si coglie ove si consideri il richiamo (v. p. 3, nota n. 1, della sentenza oggetto di ricorso), operato dal giudice di secondo grado, a un precedente di questa Corte di Cassazione in tema di falsità ideologica, secondo cui l'idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini dell'eventuale identificazione di un reato impossibile, con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio "ex ante", a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Rv. 231485). Tale principio, tuttavia, attiene alla valutazione da compiere sulla idoneità offensiva della condotta di falso, al fine di verificare l'eventuale inidoneità dell'azione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 2, c.p., ma non rileva nella prospettiva dell'art. 131 bis, c.p. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 131 bis, c.p., e il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l'offensività, benché di consistenza talmente minima da ritenersi "irrilevante" ai fini della punibilità, ed attenendo, il secondo, al caso in cui l'offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Rv. 265642).

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto, che il giudice del rinvio condurrà colmando l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad