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Sentenza — n. 23389/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23389/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato i decreti del 6 maggio 2020 e 16 settembre 2020 del Tribunale di Catania che avevano applicato a Carmelo Bonaccorso la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di diversi beni formalmente intestati anche ai suoi congiunti Agata Arena, Sebastiano Bonaccorso e Pietro Bonaccorso. In particolare, la Corte di appello ha revocato la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale, ad eccezione del fabbricato sito in Viagrande, via A. Di Mauro nn. 5-7, formalmente intestato a Sebastiano Bonaccorso.

Regesto Legislator

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art. 100 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23389/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il terzo interessato Sebastiano Bonaccorso, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e sostiene che il terzo interessato è legittimato ad impugnare il provvedimento che applica la misura di prevenzione della confisca anche contestando la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione al proposto. 2.2.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili beni immobili prova della proprietà legato di cosa altrui acquisto di beni immobili incanto forzato immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 100 cod. proc. pen
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bonaccorso Sebastiano, nato a Catania il 28/02/1982 avverso il decreto del 18/11/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato i decreti del 6 maggio 2020 e 16 settembre 2020 del Tribunale di Catania che avevano applicato a Carmelo Bonaccorso la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di diversi beni formalmente intestati anche ai suoi congiunti Agata Arena, Sebastiano Bonaccorso e Pietro Bonaccorso. In particolare, la Corte di appello ha revocato la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale, ad eccezione del fabbricato sito in Viagrande, via A. Di Mauro nn. 5-7, formalmente intestato a Sebastiano Bonaccorso.

2. Avverso il decreto della Corte di appello ha proposto ricorso il terzo interessato Sebastiano Bonaccorso, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e sostiene che il terzo interessato è legittimato ad impugnare il provvedimento che applica la misura di prevenzione della confisca anche contestando la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione al proposto. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, sostiene di avere addotto precise circostanze di fatto tese a dimostrare di avere impiegato risorse economiche proprie per acquistare l'immobile, circostanze che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare. Nello specifico, era stato dedotto che per l'acquisto dell'immobile era stato stipulato un mutuo da rimborsare in 240 rate. Né poteva ritenersi sussistente una sproporzione tra l'acquisto ed i mezzi economici a disposizione del nucleo familiare, atteso che il fratello Pietro aveva disposto di ingenti somme a titolo di indennizzo per i danni fisici riportati in occasione di un sinistro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Il difensore del ricorrente ha unito al ricorso introduttivo una procura in cui gli viene attribuito da Sebastiano Bonaccorso il potere di difenderlo «nel procedimento penale a carico di Codesta Autorità Giudiziaria».

La procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417). Nel caso di specie, essendo la procura priva di data e non venendo indicato il procedimento penale, né l'autorità giudiziaria innanzi al quale pende il procedimento penale, essa non può ritenersi conferita per proporre impugnazione avverso il decreto della Corte di appello di Catania, cosicché il ricorso, in applicazione del principio sopra esposto, deve ritenersi inammissibile.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Mic le Romano Sterd-ìo Za/ir CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPO