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Sentenza — n. 23373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence regarding the defendant's personal inactivity and lack of profit from the alleged crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's findings were reasonable and not subject to cassation review. The appellant argued that his personal depression and lack of involvement in the company's affairs negated criminal liability for fraudulent and simple bankruptcy. The court rejected this, stating that the lower judges rationally inferred guilt from the defendant's specific failure to account for missing assets despite owning company shares.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot examine appeals based on general assertions of inactivity or lack of profit when the lower court has rationally inferred criminal liability from specific factual circumstances, as such appeals lack the required specificity to be admissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific evidence bankruptcy fraud liability personal inactivity defense lower court rationality bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137
Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 42 cod. pen.
Siffatto profilo - rilevante per la bancarotta distrattiva - si accompagna, poi, quanto alla bancarotta semplice, al rilievo in forza del quale siffatto reato è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 42 cod. pen
Siffatto profilo - rilevante per la bancarotta distrattiva - si accompagna, poi, quanto alla bancarotta semplice, al rilievo in forza del quale siffatto reato è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito
(Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci
pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA SALVATORE nato a CATANIA il 22/11/1972 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.

Con sentenza del 30/06/2020 la Corte d'appello di Bologna, salvo rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di Salvatore Di Paola, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale, attribuitigli quale amministratore della Edil Fiume s.n.c. di Di Paola Salvatore, dichiarata fallita in data 17/01/2011 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la sentenza impugnata confermato l'affermazione di responsabilità in assenza di prova certa, alla luce delle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento e della circostanza che le attrezzature indicate nell'inventario non erano mai state consegnate al Di Paola, quando si era reso acquirente delle quote della società: l'imputato, a fronte della grave depressione nella quale si trovava per effetto di vicissitudini personali, si era disinteressato della società e non aveva svolto alcuna attività. 2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, dal momento che, alla luce delle sopra indicate considerazioni, l'imputato non aveva tratto alcun vantaggio dai fatti per i quali era stato incriminato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni scritte del difensore del ricorrente. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, dal momento che del tutto razionalmente i giudici di merito hanno ritenuto inverosimili le affermazioni difensive dell'imputato, che, in termini del tutto aspecifici, ha correlato ad un'inerzia dovuta a vicende personali - che pure non gli avevano impedito di impegnarsi in un progetto imprenditoriale, mercè l'acquisto delle quote della società - l'assenza di qualunque reazione e rettifica contabile alla dedotta scoperta dell'assenza di beni strumentali per un valore di 38.000 euro.

Siffatto profilo - rilevante per la bancarotta distrattiva - si accompagna, poi, quanto alla bancarotta semplice, al rilievo in forza del quale siffatto reato è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale. (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 02).

Solo per completezza, va rilevato quanto alla bancarotta semplice, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31/05/2022 Il Co igliere estensore Il Presidente pe D Marzo StefiyiP;Wo i o CORTE DI CASSAZ1ONE V SEZIONE PENALE