Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23365/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for bankruptcy fraud. The appellant argued that he lacked knowledge of the company's insolvency after resigning in 2010 and that assets were sold via execution proceedings. The court rejected these defenses, noting the appellant remained the sole administrator until early 2010 and was fully aware of the severe financial crisis, rendering the appeal's substantive arguments insufficient to overcome the procedural bar.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal against a conviction for bankruptcy fraud is inadmissible if the grounds raised do not constitute a valid legal objection to the judgment's validity or the correct application of the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy fraud inadmissible appeal procedural bar sole administrator financial insolvency perdita di sostegno spossessamento conseguente al fallimento cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen
222/2018), una specifica motivazione in ordine a criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendc conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 11329 del 09/01/2019
Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020
Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020 Ud.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VISCARDI ORNELLO nato a DOMODOSSOLA il 01/03/1946 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti c;li etti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del difensore di fiducia del ricorrente, avvocato Claudio Marelli, che insiste nei motiv concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. - JcIlenza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribuna ,e di Varese, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Ornello Viscardi colpevo e di bancarotta impropria per distrazione, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, ridotta per il rito, con applicazione delle pene accessorie nel massimo edittale. Viscardi è accusato di avere acquistato, dalla società da lui amministrata, VISMATEL S.r.l., dichiarata fallita il 5 marzo 2011, le quote di partecipazione da quest'ultima detenute nella società ALMA ERRE S.r.l. per C 180.760, somma non versata e posta in compensazione con asseriti crediti personali verso la società fallita cedente, privi di riscontri contabili, e oggetto di successiva risoluzione per inadempimento nel 2012, così distraendo il valore della partecipaz one della Vismatel s.r.l. nella ALMA Erre s.r.I., titolare di un capannone nel quale la società faiiita esercitava l'attività, del valore, a fini Imu„ di C 533.749,00, 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, ccin il ministero del difensore di fiducia, avvocato Claudio Marelli, il quale svolge quattro motivi. 2.1. Con i. primo. denuncia erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ricostruite le vicende personali e societarie, e posto che il ricorrente aveva rassegnato le dimissioni all'inizio del 2010, e che il fallimento è stato dichiarato alla fine del 2011, la Difesa ricorrente nega la contestata condotta distrattiva : il capanhone sarebbe stato, infatti, venduto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare in danno cli Alma Emme S.r.l., sul cui ricavato i creditori di Vismetal hanno potuto comunque soddisfrsi.

Anche sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata si è fondata su elementi non corrispondenti aila realtà, provata dai documenti prodotti dalla difesa, non presi in considerazione dalla Corte di appello: così, essendo uscito dalla società all'inizio del 2010, il ricorrente non poteva essere a conoscenza dello stato di decozione, anche perché l'amministratore che era subentrato, Frigerio, aveva millantato la ripresa dell'attività produttiva e quindi nuovi introiti in forza di un'importante commessa ricevuta da Ferrovie dello Stato, importi che sono stati incassati interamente dal Frigerio, che ha poi gestito in modo esclusivo; non con-sponde al vero che il debito con Equitalia ( peraltro, rateizzato e interamente pagato) ammon-asse a circa 850 mila euro, giacche l'intero passivo fallimentare ammonta a complessivi euro 773:302,93; non è vero che fossero state intentate decine di azioni esecutive nel confronti di Vismetal s.r.I., ma una sola risalente al 2011, quando il Viscardi era già fuori dalla società. 2.2.

Coi ci altri motivi si deducono violazioni di legge e correlati vizi della motivazione, con riguardo a trattamento sanzionatorio, guanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, fondato esclusivamente sulla presenza di un precedente giudiziario, senza \,alutare gli indici positivi segnalati dalla Difesa; anche la determinazione delle pene accessorie, nel massimo edittale di dieci anni, risulta viziata e non allineata al dictum della Corte Costituzionale, tenuto conto del passivo fallimentare, inferiore al milione di euro, della totale soddisfazione dei creditori e delle complessive modalità della condotta, non gravi.

3. Ha depositato memoria conclusiva e di replica il difensore del ricorrente il quale insiste nel negare che vi sia stata la contestata distrazione, esponendo che il Viscardi, sia personalmente che quale amministratore di Alma Emme S.r.l., aveva rilasciato garanzia fideiussoria -avente ad oggetto appunto il compendio immobiliare ove la fallita esercitava la sua attività-per le posizipri debitor e di Vismetal S.r.l. ; pertanto, si sostiene che, in forza della suddetta fideiusAane, a seguito della vendita coattiva del suindicato compendio immobiliare, soltanto i creditor ci Visn-ietal S.r.l. si sono ripartiti il prezzo versato dall'aggiudicatario in seguito al trasferimento della proprietà immobiliare.

L'operazione posta in essere dal Viscardi non può ritenersi idonea ad integrare la condotta materiale del delitto di bancarotta patrimoniale, poiché, come pacificamente dimostrato dai documenti qui allegati e già prodotti nei precedenti gradi di giudizio, nel caso di specie, non vi è stata alcuna lesione della par condicio creditorum, bene giuridico tutelato dall'art. 216 del R.D. 267/1942.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso (leve essere dichiarato inammissibile. 1.Con il pr mo motivo, il ricorrente sostiene di non avere sottratto alcunché al patrimonio sociale della fallita, o quanto il capannone sarebbe stato venduto nell'arr bito di una procedura esecuti\, a immobiliare in danno di Alma Emme S.r.l., sul cui ricavato i creditori di Vismetal hanno potuto comunque soddisfarsi. Il motivo è manifestamente infondato, oltre a impingere nel merito, nel tentativo, inammissibile, di contrastare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. A fronte di una imputazione con la quale si è contestata la distrazione della quota di partecipazione, le deduzioni del ricorrente si concentrano nel prospettare, più che un travisamento dfal.a prova, un travisamento del fatto - laddove ricostruisce le vicende della garanzid fidejussuria e tenta di argomentare le ragioni della asserita mancata lesione della par condii° - senza tuttavia, superare la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, che ha anche dato atto della natura della distrazione, quale patrimoniale e non preferenziale, con \,alutazione coerente con condivisi approdi di questa Corte ( .Sez. 5, n. 34505 del 06/06/2014, Rv. 264277; conf.

Sez. 5 n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577). 1.2.Posto, dunque, che è pacifica la cessione delle quote societarie, e che, dai dati contabili, non si trae riscontro documentale del versamento dell'equivalente pattuito nelle casse societarie, non v'è discussione circa la avvenuta sottrazione all'attivo fallimentare del valore delle quote societarie. Non ha alcun pregio, in merito, la deduzione difensiva, secoado cui i creditori della fallita sarebbero rimasti soddisfatti, dal momento che la vendita coattiva dell'immobile è andata, come e naturale, a beneficio dei creditori della Alma s.r.I., e non a quelli della massa oé7 ss, Ja della VISMETAL s.r.l. .

I creditori di quest'ultima avrebbero potuto essere soddisfatti solo a..idove le quote della Alma s.r.l. fossero state, come avrebbe dovuto essere, a seguito deHia cessione, nel patrimonio della seconda. Tanto più che, come rilevato dalla sentenza impudhata, "non vi è stata alcuna evidenza contabile con riferimento alla compensa,:ione dei crediti e debiti sulla quale si fonda l'intera prospettazione difensiva", avendo la Corte d anpel o giustificato le ragioni del mancato rilievo probatorio della scrittura privata prodotta in gludrzio. 1.3. Neppure cogHe nel segno la censura relativa all' accertamento dell'elemento soggettivo: in base alle circostanze di fatto riportate nella sentenza, risulta evidente l'infondatezza della deduzione, essendo stata smentita la estromissione del ricorrente dalla gestione societaria fin dal 2010, ;Der- cJanto dichiarato dai dipendenti, licenziati proprio dal Viscardi, anche dopo il marzo 010.

D'al•ro canto, nella sentenza impugnata si sottolinea come, in ragione della attività gestotia svolta e; Jaie socio di maggioranza e amministratore unico dalla costituzione fino alla cessione della cuoca al Frigerio, egli "era perfettamente a conoscenza della gravissima situazione patrima-ié7le e finanziaria della società, della quale nel 2007 era una prima volta già stato dichiarato il fallimento, poi revocato per questioni meramente formali". 1.4.La motivazione della Corte di appello è, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dotata cH :Itr:nseca coerenza logica, e non si infrange in alcuno dei vizi motivazionali denunciati, né emergono travisamenti delle prove.

2. Sono manifestamente infondati gli ulteriori motivi, che non si confrontano con la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti eeneriche e della sospensione condizionale della pena, nonché la determinazione della 'iL ra' a delle pene accessorie, facendo riferimento, quale elemento decisivo a tali fini, alla presenz;E., cr cn recedente specifico, nonché alla gravità della condotta distrattiva, e alla entità dello stato passivo per individuare la durata delle pene accessorie fallimentari nella massima estensicne.

La Corte di appello ha, dunque, congruamente assolto, seppur con motivazione sintet.ca. all'onere motivazionale che, in tema di pene accessorie, nel caso in cui la durata di queste sla determinata in misura superiore alla media edittale, richiede, anche a seguito della declarator a di incostituzionalità (sentenza Corte cost. n. 222/2018), una specifica motivazione in ordine a criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendc conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Sez. 5 n. 11329 del C9,1/2019 (ciep. 2020 ) P.v. 278788; conf.

Sez. 5 n. 1947 del 03/11/2020 Ud. (dep. /202 1 ) Rv. 280668 ), senza che rilevi alcun automatismo della determinazione delle pene acr:Ie'sc- rie i speLto a quella principale.

3. Il ricci rent,-2 qe.e essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di cats& d rinantmlssibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore cella cassa delle ammende, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inamm ssibiie il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -nr i n,2 _WC) 3000,00 in favore del