Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23363/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to compare with lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's arguments regarding the interpretation of bankruptcy law and sentencing severity. The defendant argued that the lower court erred in finding subjective fault and imposed excessive penalties without considering specific mitigating circumstances. The court ruled that the appeals were generic, lacked specific comparison with the lower court's reasoning, and improperly raised new issues for the first time.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and compare with the lower court's reasoning; generic grounds or new issues raised for the first time render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds bankruptcy fraud subjective fault sentencing severity bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 217 legge fallimentare
Art. 131 bis cod. pen.
Gli altri due motivi attingono il trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 219 L.F. u.c.
pen., e, comunque, dolendosi della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, e della omessa considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. u.c..
art. 131 bis cod. pen
Gli altri due motivi attingono il trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
Parimenti inammissibile l'ultimo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, ancora una volta omettendosi il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto rispetta': i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri
Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio
48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.
Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto
Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997
c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep.
Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CONTI GIOVANNI BATTISTA nato a CEPRANO il 07/08/1948 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Letta la memoria dei difensori del ricorrente, avvocati Rocco e Massimo PATRIARCA, che si riportano ai motivi insistendo per l'accoglimento. .2>7 - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

RITENUTO IN FATTO

1.Con a sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribuna'e di Frosinone, che aveva riconosciuto Giovanni Battista Conti, titolare della omonima ditta individuale, dichiarata fallita il 29 aprile 2015, colpevole di bancarotta documentale semplice, avendolo assolto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Rocco Patriarca e Massimo Patriarca, i quali svolgono tre motivi. 2.1. Con il primo, denunciano erronea interpretazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente ravvisato l'elemento soggettivo, del dolo così come della colpa, nella condotta del ricorrente che, invece, era riconcluebile a mere difficoltà personali che gli avevano impedito di tenere la contabilità e anche di affidarla a un esperto. 2.2. Gli altri due motivi attingono il trattamento sanzionatorio, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e, comunque, dolendosi della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, e della omessa considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. u.c..

3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria conclusiva riportandosi ai motivi di ricorso, e invocando, in subordine alla principale richiesta assolutoria, la declarai:oria di prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo, per l'assorbente ragione che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell'art. 217 della legge fallimentare, la bancarotta documentale 'semplice' è punibile anche a titolo di colpa, elemento soggettivo che, nel ricorso, si tende genericamente ad escludere sul rilievo della incapacità tecnica del ricorrente nel tenere la contabilità ed economica e, alternativamente, nel farla curare da un commercialista. E' evidente, infatti, che, anche a volere seguire tale prospettazione, e a !tenere dimostrata tale deduzione difensiva, si tratta di un atteggiamento psicologico perfettamente compatibile con il profilo colposo che è idoneo a supportare, dal punto di vista soggettivo, la responsabilità per il reato in questione, giacchè risulterebbe integrata comunque la colpa dell'imprenditore.

Gli arresti di quesi:a Corte, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile i a ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica delia condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabli quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplic:e negligenza, di tenere Q.) le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081., Minuto).

2. E' inammissibile, per genericità, il secondo motivo, con cui lamenta la mancata applicazione dell'art 1_31bis c.p., risultando adeguatamente motivato il rigetto in ragione del volume di reddito accertato, indipendentemente dai profitti o dal disavanzo, indicativi della omissione per un'attiv tà economica di un certo rilievo. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157, Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

3. Parimenti inammissibile l'ultimo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, ancora una volta omettendosi il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto rispetta': i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in ragione di una pena fissata in misura di poco superiore ai minimo edittale. In tal caso, per pacifico orientamento, la irrogazione della pena nen deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richianno al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 1.71948; conf.

Sez. 3 n. 38251 dei 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015). 4.Affrarisce al merito la ulteriore deduzione difensiva tendente a ottenere l'attenuazione di cui all'art. 219 co.3 LE., anche perché, nel silenzio della sentenza impugnata, deve ritenersi che la - quest•one sia stata posta, inammissibilmente, solo dinanzi al Giudice di legittimità. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congrde fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa del