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Sentenza — n. 23351/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failing to verify actual lawyer-client relationship before declaring defendant absent from trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled both the first-instance and appellate judgments regarding the defendant's possession of forged documents. The defendant argued that the trial was invalid because he was unaware of the proceedings, as notification was sent only to his appointed defense lawyer without proof of an actual professional relationship. The court held that merely electing domicile with a lawyer is insufficient; the judge must verify the existence of a real professional bond to ensure the defendant truly knew of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis c.p.p.; Art. 162, comma 4-bis c.p.p.: The mere election of domicile with a defense lawyer does not suffice to declare a defendant absent; the judge must verify the actual establishment of a professional relationship to ensure the defendant's knowledge of the proceedings.

Parole chiave

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notification to defense lawyer absence from trial professional relationship verification defendant's knowledge nullity of notification uso di un documento falso esibizione di documenti d'identità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis c.p.p.
Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 420-bis cod.
Art. 162, comma 4-bis c.p.p.
La decisione della Corte di appello si pone in palese contrasto con l'orientamento giurisprudenziale (concernente fattispecie - come quella in esame - precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod.
Art. 497-bis cod. pen.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato trovato in possesso di un passaporto e di una carta d'identità falsi e per avere esibito, nel corso di un controllo eseguito dalla polizia di frontiera, un permesso di soggiorno contraffatto.
artt. 497-bis cod. pen
La sentenza impugnata è stata preunziata il 14 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato Thujan Mariyathas in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen
Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail
Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021
279420; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THNUJAN MARIYATHAS nato in SRI LANKA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto di annullare la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata preunziata il 14 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato Thujan Mariyathas in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essere stato trovato in possesso di un passaporto e di una carta d'identità falsi e per avere esibito, nel corso di un controllo eseguito dalla polizia di frontiera, un permesso di soggiorno contraffatto.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arstizio, ha proposto ricorso per cassazione il difensore d'ufficio dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. La parte rappresenta che, con specifico motivo di appello, aveva chiesto di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, perché pronunciata nonostante l'imputato non fosse stato a conoscenza del processo a suo carico. In particolare, aveva dedotto che: il decreto di citazione a giudizio era stato notificato al difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio in sede di redazione del verbale di identificazione da parte della polizia giudiziaria; le notifiche del procedimento erano poi state effettuate tutte al difensore d'ufficio.

La Corte territoriale, tuttavia, aveva ritenuto infondata la questione, sostenendo che l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio e sarebbe stato comunque in grado di venire a conoscenza del procedimento nei suoi confronti, mettendosi in contati con il difensore d'ufficio, i cui recapiti erano riportati nel verbale d'identificazione. Il ricorrente censura tale assunto, rilevando che esso si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene nulla la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, quando non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale e l'imputato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo fondata la questione posta dalla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello relativo alla mancata conoscenza del processo, sostenendo che l'imputato aveva regolarmente eletto domicilio e avrebbe potuto agevolmente assumere informazioni sull'andamento delle indagini e sull'eventuale apertura di un procedimento penale nei suoi confronti, mettendosi in contatto con il difensore d'ufficio, i cui recapiti erano stati riportati nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria. La decisione della Corte di appello si pone in palese contrasto con l'orientamento giurisprudenziale (concernente fattispecie - come quella in esame - precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103) secondo il quale, «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315). L'esposto orientamento giurisprudenziale ha chiarito che: «l'art. 420-bis cod. proc. pen. non ha reintrodotto presunzioni di conoscenza della vocatio in ius del tutto astratte da una conoscenza effettiva», ma, «nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato»;

«il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza»; «il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato». Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha basato la propria decisione non sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, ma sul dato formale dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza, neppure, verificare l'effettiva istaurazione del rapporto professionale tra il legale e l'imputato, accontentandosi dell'astratta possibilità per quest'ultimo di mettersi in contatto con il difensore, attraverso il recapito a lui noto.

Il ricorso risulta, pertanto, fondato e, per l'effetto, va annullata sia la sentenza di primo grado che quella di appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Così deciso il 24/03/