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Sentenza — n. 23350/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to null notification of citation decree under Art. 157(8) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23350/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment because the notification of the citation decree was legally null. The appellant argued that the bailiff's attempt to serve the document at his elected domicile failed, and the subsequent postal notice was never received, violating procedural requirements. The court held that under Article 157(8) of the Criminal Procedure Code, such notification only becomes effective upon actual receipt of the registered letter, rendering the entire appeal judgment void.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 8, cod. proc. pen.; The notification of a citation decree via deposit at the town hall followed by postal service is perfected only upon receipt of the registered letter; without proof of receipt, the notification is null and the resulting judgment is void.

Parole chiave

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nullity of notification citation decree registered letter receipt Criminal Procedure Code appeal judgment annulment testimonianza della vittima indagine per furto diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in relazione alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di Appello, una volta verificato il mancato perfezionamento della notificazione presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto, almeno, disporre la notificazione presso il difensore.
Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
2.3 Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza dei termini a comparire.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITIELLO GIOVANNI nato a POMPEI il 17/02/1993 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 febbraio 2021 dalla Corte d'Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato Vitiello Giovanni alla pena di mesi nove di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in relazione alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. La parte rappresenta che l'imputato aveva eletto domicilio in Scafati, alla Via Domenico Catalano n. 68, e che l'ufficiale giudiziario aveva tentato inutilmente di eseguire la notificazione del decreto di citazione in quel luogo, trovando sempre l'accesso chiuso.

A questo punto, aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito dell'atto nella casa comunale. La notificazione, tuttavia, non si perfezionava, poiché la lettera raccomandata, con la quale l'ufficiale giudiziario intendeva dare avviso all'imputato dell'avvenuto deposito, non risultava consegnata all'interessato. La Corte d'appello, nonostante la nullità della notificazione del decreto di citazione, trattava e decideva il gravame. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di Appello, una volta verificato il mancato perfezionamento della notificazione presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto, almeno, disporre la notificazione presso il difensore. 2.3 Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza dei termini a comparire.

La parte rappresenta che la raccomandata con l'avviso di deposito era stata spedita in data 8 febbraio 2021. La Corte di Appello, pertanto, anche se avesse voluto ritenere perfezionata la notificazione del decreto con la spedizione della raccomandata, avrebbe dovuto rilevare che tra la data della notificazione e quella dell'udienza (26 febbraio 2021) non erano passati i venti giorni, fissati dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. quale termine per comparire.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, relativo alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, per violazione dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Risulta dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della doglianza sollevata, che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato consegnato al domicilio eletto dall'imputato e che l'ufficiale giudiziario aveva attivato la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc.pen. Dagli atti risulta, altresì, la spedizione con raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito del plico nella casa comunale, ma non la ricezione dell'anzidetta raccomandata.

Al riguardo, occorre evidenziare che «la notificazione ai sensi dell'art 157, comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito nella casa comunale seguita dalla comunicazione all'interessato a mezzo del servizio postale, si perfeziona con la ricezione della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in difetto della cui prova la notificazione stessa deve considerarsi nulla» (Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095). Lo stesso testo dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., d'altronde, espressamente prevede che la notificazione produca effetti solo con la consegna della raccomandata all'interessato.

Nel caso in esame, non essendovi prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata, deve ritenersi nulla la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 1.1 II secondo e il terzo motivo di ricorso risultano infondati. Entrambi, d'altronde, presuppongono una valutazione di infondatezza del primo motivo. Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata notifica del decreto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presuppone che la mancata consegna all'interessato della raccomandata non determini una nullità della notifica, bensì un'impossibilità della notifica.

Il terzo motivo, con il quale si lamenta il mancato rispetto dei termini a comparire, presuppone che la procedura di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. si perfezioni con la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito. Entrambi i presupposti sono infondati, poiché la mancata consegna della raccomandata all'interessato determina una nullità della notifica.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudiz