Sentenza — n. 23003/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del Riesame di Catanzaro, con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1, n. 46732 del 25 novembre 2021, aveva annullato precedente ordinanza dello stesso Tribunale «limitatamente alla scelta della misura cautelare» custodiale carceraria applicata a Caparrotta Gerardo, in relazione all'addebito preliminare e provvisorio di concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come riqualificato all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza impositiva del vincolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giuseppe Riccardi, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPARROTTA GERARDO nato a CARIGNANO il 05/12/1968 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sez. 1, n. 46732 del 25 novembre 2021, aveva annullato precedente ordinanza dello stesso Tribunale «limitatamente alla scelta della misura cautelare» custodiale carceraria applicata a Caparrotta Gerardo, in relazione all'addebito preliminare e provvisorio di concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., così come riqualificato all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza impositiva del vincolo.
2. La presente impugnativa, proposta nell'interesse di Caparrotta Gerardo, consta di un solo motivo (quivi enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in ordine ai criteri fattuali che avevano guidato il giudice censurato nella valutazione di adeguatezza della sola custodia cautelare carceraria, atteso che il reato oggetto di provvisoria incolpazione era quello di estorsione tentata e non consumata, che la circostanza di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. era soggettivamente riferibile ai concorrenti e che, in ogni caso, l'argomentazione sottesa al provvedimento impugnato, giacché affidata a mere formule di stile, aveva finito con eludere il dictum della sentenza rescindente.
3. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Giuseppe Riccardi, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 46732 del 25 novembre 2021, aveva annullato l'ordinanza in data 28 maggio - 29 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta di riesame presentata dal difensore di Gerardo Caparrotta avverso l'ordinanza in data 27 aprile 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva a questi applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata (capo C 36) - riqualificata dallo stesso Tribunale in estorsione consumata -, sul rilievo che lo specifico giudizio sulla scelta della misura cautelare applicata al ricorrente risultasse fondato su un dato, ossia la partecipazione di Caparrotta ad associazione mafiosa, di cui non veniva indicata la fonte probatoria e che, anzi, nemmeno la prospettazione di accusa aveva fatto propria.
2. Il giudice del rinvio ha emendato la motivazione cassata senza incorrere nei medesimi vizi stigmatizzati dal giudice della sentenza rescindente. Lungi dal ripetere il percorso logico già censurato, il giudice di merito ha, infatti, compiuto il rinnovato esame del compendio fattuale a disposizione, apprezzandone le emergenze significative in relazione alla valutazione sul punto devoluto, senza incorrere in alcuna illogicità evidente (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861). Ha, infatti, ritenuto che in ragione sia della personalità criminale del prevenuto, risultato 'inserito' (pur senza esserne partecipe) in ambienti criminali di massimo spessore, sia della sua disinteressata partecipazione all'altrui attività illecita, di cui aveva fatto propri i metodi (in particolare il 'metodo mafioso', contestatogli come aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen.), l'unica misura capace di sradicare l'indagato dal contesto mafioso in cui 'orbitava' fosse quella custodiale carceraria; ciò, tenuto conto altresì della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Rv. 282049;
Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Rv. 279771).
3. Poiché, in virtù del principio del giudicato progressivo che vige in materia di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Rv. 276755), non è possibile mettere in discussione l'esistenza della contestata aggravante mafiosa ex art. 416- bis.1. cod. pen. e poiché, comunque, al di là della presunzione evocata, il ricorrente non ha dedotto alcunché per screditare quanto addotto dal Tribunale (il suo radicato orbitare attorno a personaggi di calibro mafioso, dei quali aveva condiviso metodi e ragioni) per sostenere il giudizio di pericolosità sociale formulato a suo carico, fronteggiabile solo con la misura di massimo rigore - risultando sotto questo profilo le censure spiegate anche generiche -, l'impugnativa è manifestamente priva di fondamento. 4.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. -AA La Cancelleria provvederà agli adempimenti ex art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Enrico Vittorio Stanislao Scarlini CORTE Dr V CA--:(