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Ordinanza — n. 22999/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request for correction of sentencing discrepancy due to lack of concrete interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22999/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for correction of a material error inadmissible. The defense argued a discrepancy between the judgment's operative part and its reasoning regarding the admissibility of certain appeals. The court ruled that because the client had not demonstrated a concrete and actual interest in eliminating the contradiction, the request was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 127 c.p.p.: A request for correction of a material error in an irrevocable judgment is admissible only if the interested party demonstrates a concrete and actual interest in removing the discrepancy between the operative part and the reasoning.

Parole chiave

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material error correction irrevocable judgment concrete interest requirement discrepancy between parts non-locus procedendi correzione di errore materiale motivi di revisione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Il Presidente Titolare di questa Quinta Sezione, intesa l'istanza come richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art.
Art. 127 cod. proc. pen.
pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., alla correzione del rilevato errore materiale.
art. 130 cod. proc. pen
Il Presidente Titolare di questa Quinta Sezione, intesa l'istanza come richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art.
art. 127 cod. proc. pen
pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., alla correzione del rilevato errore materiale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Rv. 208672
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLUCCIO GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 12/04/1966 AQUINO DOMENICO nato a SIDERNO il 20/02/1988 AQUINO ROCCO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 04/07/1960 ARCHINÀ ANTONIO nato a SIDERNO il 19/01/1978 BRUZZESE CARMELO nato a GROTTERIA il 13/07/1949 CANNIZZARO FRANCESCO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 24/03/1969 COLUCCIO SALVATORE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 05/09/1967 COMMISSO ANTONIO nato a SIDERNO il 16/01/1956 COMMISSO FRANCESCO nato a SIDERNO il 03/10/1956 CONDINO ALFONSO nato a LOCRI il 15/05/1989 CRUPI FRANCESCO nato a LOCRI il 22/01/1992 CRUPI GIUSEPPE nato a SIDERNO il 16/11/1968 CRUPI VINCENZO nato a SIDERNO il 15/07/1963 DALLA VALLE MASSIMO nato a ESTE il 09/12/1962 ERCOLANI FEDERICO nato a GIOIOSA JONICA il 26/07/1973 FIGLIOMENI ANGELO nato a SIDERNO il 30/09/1962 FIGLIOMENI COSIMO nato a SIDERNO il 06/02/1965 FIGLIOMENI ANTONIO nato a LOCRI il 16/12/1970 IERACI SUSANNA nato a SIDERNO il 13/02/1970 MAZZA MICHELE nato a LOCRI il 13/10/1972 SORBARA MICHELE nato a SAN GIORGIO MORGETO il 11/01/1973 STEFANO ANTONIO nato a LOCRI il 09/02/1975 STRANGIO ANTONIO nato a LOCRI il 16/07/1982 STRANGIO GIUSEPPE nato a LOCRI il 25/11/1979 TASSONE CHRISTIAN nato a ROSSANO il 20/10/1993 TASSONE NICOLA nato a LOCRI il 21/12/1980 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA Il Proc.

Gen. conclude per il non luogo a procedere. udito il difensore L'avvocato NOBILE VINCENZO conferma quanto già precisato, e cioè che l'istanza è stata erroneamente qualificata in quanto solo richiesta di notizie. Gli avvocati MILANA UGO, MARTINO DOMENICO e LA TAGLIATA FEDERICA prendono atto.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza n. 2640/2022, deliberata in data 23 settembre 2021, emessa nei confronti di Aquino Domenico + 25, questa Corte ha, per quanto d'interesse, così disposto:<<Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di Tassone Christian, Coluccio Giuseppe e Coluccio Salvatore, limitatamente al reato di cui al capo 27); .... Rigetta nel resto il ricorso di Tassone Nicola, di Cannizzaro Francesco, di Coluccio Giuseppe e di Coluccio Salvatore».

2. Con istanza trasmessa tramite PEC in data 28 febbraio 2022, l'Avvocato Vincenzo Nobile, quale difensore di Coluccio Giuseppe, rilevata la discrasia esistente nella sentenza menzionata tra il riportato dispositivo e la motivazione rassegnata a corredo della decisione, atteso che, in quest'ultima, i ricorsi di Coluccio Giuseppe e di Coluccio Salvatore venivano ritenuti inammissibili quanto alle residue doglianze (pag. 101), ha chiesto di «conoscere la data di assegnazione della trattazione del ricorso al collegio giudicante che ha emesso sentenza...al fine di valutare se la discrasia tra il dispositivo e la motivazione possa configurare una violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali o di altre disposizioni di legge interne dello Stato che possano comportare un vizio della decisione».

3. Il Presidente Titolare di questa Quinta Sezione, intesa l'istanza come richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., alla correzione del rilevato errore materiale.

4. Con istanza trasmessa tramite PEC in data 22 aprile 2022, l'Avvocato Sergio Rotundo, difensore di Tassone Nicola, ha chiesto la trattazione orale dell'istanza che vede cointeressato il proprio assistito.

5. Comparso all'udienza odierna, l'avvocato Vincenzo Nobile ha confermato quanto già indicato nell'istanza a sua firma, chiarendo che la stessa era volta ad ottenere notizie e non a chiedere la correzione di errore materiale.

6. Il Procuratore Generale, in persona del Dottor Pietro Gaeta, ha concluso per la declaratoria di non luogo a provvedere.

7. Va rilevato che, in ipotesi di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, è il criterio della prevalenza del dispositivo a dover guidare l'interpretazione della sentenza divenuta irrevocabile, di modo che, ove il dispositivo sia più favorevole rispetto alla motivazione, è necessario che il soggetto interessato lumeggi l'interesse concreto e attuale sotteso alla sua richiesta di eliminazione del contrasto (argomento ex Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Rv. 208672).

8. Poiché nel caso di specie il predetto interesse all'eliminazione del contrito è stato addirittura escluso dall'interessato, tramite il difensore, s'impone la declaratoria di non luogo a provvedere.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Enrico