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Ordinanza — n. 22995/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22995/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22995/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCONI MASSIMO nato a NORCIA il 12/03/1954 DEGENNARO DAVIDE nato a BARI il 01/04/1965 CASALE VITTORIO nato a PARMA il 25/05/1960 BANCA DELLE MARCHE SPA IN LCA NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il Proc. Gen. conclude :procedere alla correzione del dispositivo della sentenza. udito il difensore L'avvocato Spinelli - per la parte civile - si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

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Ordinanza — n. 22995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La suddetta nota del P.M. -originariamente rubricata quale ricorso ex art. 625 bis del codice di rito- è giunta al vaglio del presente Collegio, che, previa trattazione orale, intervenuta su richiesta delle parti, rileva quanto segue. 2.1. Invero, la nota del Procuratore della Repubblica di Ancona deve innanzitutto ritenersi diretta ad ottenere la correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 10.12.2021 da questa Corte, limitandosi a segnalare l'omessa espressa statuizione sulla confisca, nel dispositivo, e tale segnalazione risulta essere stata effettuata prima ancora che questa Corte procedesse al deposito della motivazione della sentenza.

Parole chiave

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confisca dei beni confisca di beni sequestro di beni immobili distrazione di valori patrimoniali azione di risarcimento danni da sequestro revoca del trasferimento patrimoniale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCONI MASSIMO nato a NORCIA il 12/03/1954 DEGENNARO DAVIDE nato a BARI il 01/04/1965 CASALE VITTORIO nato a PARMA il 25/05/1960 BANCA DELLE MARCHE SPA IN LCA NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS Il Proc. Gen. conclude :procedere alla correzione del dispositivo della sentenza. udito il difensore L'avvocato Spinelli - per la parte civile - si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

L'avvocato Borzone, per Bianconi Massimo, chiede che il ricorso proposto dal PM sia dichiarato inammissibile. FATTO E DIRITTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nella qualità di organo dell'esecuzione della sentenza di primo grado, emessa nell'ambito del procedimento penale a carico di Bianconi Massimo e Degennaro Davide, conclusosi con pronuncia di questa Corte in data 10/12/2021, con nota del 16.12.2021 ha inteso rappresentare a questa Corte che nel dispositivo della sentenza dalla medesima emessa non si rinviene alcuna statuizione in ordine alla confisca, nonostante la dichiarata prescrizione del reato. 1.1.

Ha all'uopo evidenziato che nella sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, era stato disposto "il contestuale immediato sequestro e la conseguente successiva confisca dell'immobile sito in Roma, via Archimede 96/98, nonché la confisca delle residue somme e beni in sequestro", precisando che la confisca riguardava il citato immobile sito in Roma, per un valore nominale di euro 7.000,00 di euro, titoli azionari del valore all'epoca di circa euro 3.506.000 a carico di Degennaro Davide, denaro contante per euro 3.314.563,37 a carico di Bianconi, denaro contante per euro 12.515,52 a carico di Degennaro.

2. La suddetta nota del P.M. -originariamente rubricata quale ricorso ex art. 625 bis del codice di rito- è giunta al vaglio del presente Collegio, che, previa trattazione orale, intervenuta su richiesta delle parti, rileva quanto segue. 2.1. Invero, la nota del Procuratore della Repubblica di Ancona deve innanzitutto ritenersi diretta ad ottenere la correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 10.12.2021 da questa Corte, limitandosi a segnalare l'omessa espressa statuizione sulla confisca, nel dispositivo, e tale segnalazione risulta essere stata effettuata prima ancora che questa Corte procedesse al deposito della motivazione della sentenza.

Orbene, al di là della necessità di una espressa statuizione di conferma della confisca - in relazione all'entrata in vigore dell'ad. 578 bis c.p.p. introdotto dall'ad. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21- ratione temporis trattandosi di confisca anteriore a tale nuova previsione ed in ragione dell'ampia motivazione sui punto resa dalla sentenza n. 15265/22 del 10.12.2021 dep. in data 20.4.2022, sicchè ogni dubbio avrebbe potuto essere fugato dalla mera lettura della sentenza all'esito del deposito, si ritiene, comunque, di procedere alla richiesta correzione in piena coerenza con la decisione assunta.

In proposito, stante la precisa motivazione della sentenza, indicante le ragioni della conferma della confisca, pure a fronte della dichiarata prescrizione (precisando come per gli altri beni, tra l'altro, non fossero state formulate doglianze nei ricorsi), non vi è dubbio che si veda in un'ipotesi di correzione di errore materiale, sicchè il dispositivo annotato sul ruolo del 10.12.2021, nonché quello contenuto nella sentenza depositata il 20.4.2022 va corretto nei seguenti termini: dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo di udienza e della sentenza n. 15265/22 del 10.12.2021 dep. in data 20.4.2022, nel senso che laddove leggesi "oltre accessori di legge." leggasi "oltre accessori di legge.

Conferma la disposta confisca".

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato nel ruolo di udienza e della sentenza n. 15265/22 del 10.12.2021 dep. in data 20.4.2022, nel senso che laddove leggesi "oltre accessori di legge." leggasi "oltre accessori di legge. Conferma la disposta confisca". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso il 29/4/2022. Il Consigliere estensore n,Renata Sessa We—d CORTE Di C ASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA I