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Sentenza — n. 22605/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 17 dicembre 2018, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da Capacchione Vitantonio e Capacchione Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cammertoni, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che il 12 dicembre 2016, con motivazione contestuale, aveva condannato alla pena di giustizia i predetti per la falsificazione del tagliando attestante la revisione obbligatoria di un autocarro.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 22605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che gli attuali ricorrenti sono stati condannati in primo grado con sentenza con motivazione contestuale in data 12 dicembre 2016 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il termine per la proposizione dell'appello secondo le disposizioni codicistiche andava a scadere in quindici giorni, quindi il 27 dicembre 2016.

Parole chiave

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procedura di revisione penale falsità in documenti di servizio termine di revisione guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto nell'interesse di Capacchione Vitantonio e Capacchione Giuseppe, constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPACCHIONE VITANTONIO nato a CERIGNOLA il 05/08/1993 CAPACCHIONE GIUSEPPE nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 29/05/1973 avverso la sentenza del 17/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 13/04/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 17 dicembre 2018, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da Capacchione Vitantonio e Capacchione Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cammertoni, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che il 12 dicembre 2016, con motivazione contestuale, aveva condannato alla pena di giustizia i predetti per la falsificazione del tagliando attestante la revisione obbligatoria di un autocarro.

2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto nell'interesse di Capacchione Vitantonio e Capacchione Giuseppe, constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce difetto di motivazione e motivazione contraddittoria e illogica, nonché violazione della legge penale sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 97, 107, 591, comma 1 lett. c), 585 cod. proc. pen. In particolare i ricorrenti prospettano, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la tempestività dell'appello proposto dall'avv. Cammertoni nell'interesse dei propri assistiti, nonostante la rinuncia al mandato, non essendo stato nominato da parte del Tribunale un difensore di ufficio, ma solo un sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

4. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, nonché violazione della legge penale sostanziale e processuale, con riferimento agli artt. 97, 107, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano che la mancata sostituzione dell'avv. Cannmertoni con un difensore nominato d'ufficio implichi una nullità assoluta, per violazione della disciplina in tema di rappresentanza dell'imputato.

5. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 13 aprile 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il difensore rinunciante al mandato manteneva la legittimazione a proporre l'impugnazione in quanto non era intervenuta la nomina di un difensore di ufficio.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che gli attuali ricorrenti sono stati condannati in primo grado con sentenza con motivazione contestuale in data 12 dicembre 2016 - ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il termine per la proposizione dell'appello secondo le disposizioni codicistiche andava a scadere in quindici giorni, quindi il 27 dicembre 2016.

2. Nel frattempo però, a seguito degli eventi tellurici verificatisi dal 26 e del 30 ottobre 2016, nell'allegato 2) al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 - (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), come poi convertito ed esteso, con modificazioni dalla I. 15 dicembre 2016, n. 229 - compariva anche il comune di Tolentino, ove ha lo studio professionale l'avv. Cammertoni. L'art. 49, commi 7 e 9 ter, I. n. 229 del 2016, prevede che nei processi penali in cui, dalla data del 26 ottobre 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nel territorio di uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, vale a dire quelli inseriti negli allegati, fra i quali il comune di Tolentino, i termini, previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni, fossero sospesi fino al 31 luglio 2017.

3. Tanto premesso, in forza del principio secondo il quale alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo nel caso in cui venga dedotta una invalidità connessa a motivo di natura processuale (Sez. 4, n. 25310 del 07/04/2004, Ardovino e altri, Rv. 228953), emerge che l'avv. Cammertoni sia stato nominato da Capacchione Vitantonio il 24 marzo 2015, mentre Capacchione Giuseppe, che aveva quale difensore di ufficio l'avv. Giulia Mosca, il 30 gennaio 2016 anche nominava l'avv. Cammertoni. Il 20 maggio 2016 il pubblico ministero emetteva il decreto di citazione indicando per i due imputati l'avv.

Cammertoni quale difensore di fiducia, per l'udienza del 4 ottobre 2016. Il fascicolo perveniva al Tribunale in data 28 settembre 2016, come da timbro apposto sulla copertina. Pacifico e non contestato è che l'avv. Cammertoni abbia comunicato il 27 luglio 2016 a mezzo p.e.c. alla Procura di Pesaro la propria rinuncia al mandato professionale.4. In primo luogo va evidenziato come la Procura di Pesaro alla data della comunicazione della rinuncia al mandato fosse l'autorità procedente in quanto aveva ancora la disponibilità del fascicolo, che solo il successivo 4 ottobre 2016 sarebbe pervenuto alla cancelleria del Tribunale.

Per altro la comunicazione del 27 luglio 2016 risultava comunicata «subito», espressione che equivale a tempestivamente, cioè in tempo utile per consentire nel caso in esame la nomina del difensore di ufficio o del nuovo difensore di fiducia, a fronte dell'udienza prefissata per il 4 ottobre 2016. Infatti, l'onere di comunicare "subito" all'autorità procedente la non accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo è assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo (Sez. 3, n. 47441 del 20/11/2008, Panin, Rv. 241800).

Pertanto, la comunicazione di rinuncia da parte dell'avv. Cannmertoni era stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 107, comma 1, cod. proc. pen.

5. Lo stesso art. 107, comma 3, prevede che la rinuncia non abbia efficacia immediata, ma solo dal momento in cui intervenga la nomina di altro difensore, di ufficio o di fiducia. Inoltre, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina; ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina (Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo, Rv. 266052).

6. Nel caso di specie l'avv. Cammertoni, conseguentemente, continuava ad essere difensore dei predetti assistiti e usufruiva della sospensione ex lege dei termini, per la legislazione emergenziale connessa al terremoto del centro-Italia, avendo studio nel comune di Tolentino, indicato nel richiamato allegato b). La sentenza di primo grado era stata depositata con motivazione contestuale in data 12 dicembre 2016 e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma 1, e 585, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. il termine per la proposizione dell'appello andava a scadere al quindicesimo giorno, quindi il 27 dicembre 2016.

L'art. 49, commi 7 e 9 ter, I. n. 229 del 2016, su richiamato, prevedeva la sospensione dei termini dal 26 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.Pertanto, a seguito del deposito della sentenza il 12 dicembre 2016 il termine per l'impugnazione non decorreva se non dal 1 agosto 2017, che però coincideva con il primo giorno del periodo feriale, dal quale aveva inizio la sospensione feriale ai sensi dell'art. 1, in combinato disposto con l'art. 2, I. 7 ottobre 1969, n. 742, fino al 31 agosto 2017. Pertanto il termine di quindici giorni, entro il quale provvedere al deposito dell'appello, iniziava a decorrere dal 1 settembre, con scadenza il 15 settembre 2017.

Il deposito dell'appello avveniva in data 8 settembre 2017, presso la cancelleria del Gip del Tribunale di Macerata e perveniva al Tribunale di Pesaro in data 13 settembre 2017. Ne consegue la tempestività dell'appello e la fondatezza del primo motivo dei ricorsi, assorbito il secondo logicamente successivo.

7. Alla fondatezza dei ricorsi per la tempestività dell'appello consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per