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Sentenza — n. 22604/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22604/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Rosà Marco, nato a Villa Guardia, il 29/6/1968; avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Noemi Mariani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Rosà Marco per il reato di lesioni volontarie lievi, commesso ai danni di Porro Mario nel corso di una lite condominiale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 22604/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima lesioni personali lesione al polso causalità della lesione al ginocchio lesioni conseguenti carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Rosà Marco, nato a Villa Guardia, il 29/6/1968; avverso la sentenza del 3/2/2021 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Noemi Mariani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Rosà Marco per il reato di lesioni volontarie lievi, commesso ai danni di Porro Mario nel corso di una lite condominiale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tal senso lamenta che la sentenza non avrebbe confutato i rilievi svolti con il gravame di merito all'attendibilità dell'unico teste terzo dei fatti, le cui dichiarazioni pure la Corte ha ritenuto decisive per dirimere il contrasto tra le opposte versioni fornite dai protagonisti della vicenda e dai loro familiari. Illogicamente poi i giudici del merito avrebbero sanato l'inattendibilità della persona offesa ricorrendo alle dichiarazioni del menzionato teste.

Apodittica sarebbe inoltre la svalutazione dell'attendibilità dell'imputato e della moglie, non avendo considerato la Corte come essi, fin dall'immediatezza dei fatti, abbiano sempre fornito in maniera lineare la medesima versione dei fatti. Quanto all'evento del reato il giudice dell'appello avrebbe infine ingiustificatamente trascurato quanto riferito dal consulente Marino in merito all'origine non traumatica dell'abrasione corneale superiore asseritamente subita dal Porro. Con il secondo motivo vengono denunziati analoghi vizi in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, avendo in proposito la sentenza omesso di considerare la pur documentata e risalente conflittualità instauratasi tra la persona offesa ed i condomini, smentendo apoditticamente i rilievi svolti dai giudice di primo grado in merito al comportamento arrogante e provocatorio tenuto dal Porro.

Ancora vizi di motivazione vengono infine dedotti con il terzo motivo con riguardo alla condanna dell'imputato alle spese di proseguita difesa della parte civile, senza confutare le argomentazioni dispiegate a sostegno della compensazione delle spese tra le parti statuita invece nel primo grado di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondate e generiche sono le censure svolte con il primo motivo. La sentenza impugnata ha confermato la condanna dell'imputato fondando la prova della sua responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni del teste Laratro, oltre che della documentazione medica attestante le lesioni riportate dal Porro. La Corte territoriale ha escluso invece l'attendibilità sia dell'imputato, che della persona offesa, limitandosi ad osservare come, tra le versioni fornite dai rispettivi familiari, appaia in qualche modo meno inattendibile quella offerta dalla moglie e dal figlio del Porro, in quanto maggiormente aderente al narrato del teste indipendente, senza peraltro dimostrare di attribuire a tale versione un qualche effettivo peso nell'economia della decisione.

Priva di fondamento è dunque l'obiezione per cui i giudici del merito avrebbero rivalutato le dichiarazioni della persona offesa "traslando" sulle medesime la valutazione sull'attendibilità di quelle del teste. Parimenti prive di pregio oltre che generica è la censura relativa all'omessa confutazione dei rilievi svolti con il gravame di merito sull'attendibilità del Latraro. Infatti tali rilievi si fondavano esclusivamente su presunte discrasie tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle degli altri soggetti coinvolti nei fatti, di cui per l'appunto la Corte ha escluso l'attendibilità, rispondendo in tal modo alle sollecitazioni difensive.

Non di meno il ricorso non chiarisce la decisività delle circostanze eccepite e, conseguentemente, della loro asserita omessa confutazione, posto che tutte indistintamente riguardano aspetti marginali della vicenda. Mere censure in fatto sono quelle relative alla svalutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla moglie, mentre aspecifiche sono quelle sull'evento del reato, che omettono di confrontarsi effettivamente con la motivazione con la quale la Corte ha spiegato le ragioni della non decisività dei rilievi svolti dal consulente della difesa.

Non di meno ancora una volta il ricorrente omette di evidenziare perché l'eventuale insussistenza della lievissima abrasione corneale - rectius: la non imputabilità della stessa alla condotta lesiva - assumerebbe effettiva rilevanza, posto che sono state accertate ulteriori e più consistenti lesioni sulla cui ritenuta connessione con l'azione violenta realizzata dall'imputato non vi è stata contestazione alcuna.

3. Parimenti inammissibili sono le doglianze svolte con il secondo motivo, posto che la pregressa conflittualità esistente tra la persona offesa e gli altri condomini non può certo costituire il presupposto fattuale dell'invocata provocazione, tanto più che sul punto la prospettazione difensiva risulta del tutto generica, mentre nemmeno il giudice di primo grado aveva qualificato il comportamento tenuto dal Porro tale da integrare glie stremi del fatto ingiusto e ciò a tacere dall'evidente sproporzione tra tale presunto atteggiamento e la reazione posta in essere dall'imputato.

Ed inammissibile è infine è anche il terzo motivo, non sussistendo alcun fondamento giuridico alla pretesa di vedere replicata nel giudizio d'appello la decisione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese tra le parti, ben potendo quello del grado successivo operare una scelta diversa, senza necessità di confutare le giustificazioni poste a sostegno di quella di segno diverso assunta nel grado precedente, stante l'autonomia dei due giudizi e, soprattutto, in ragione del fatto che il giudicante deve motivare esclusivamente qualora proceda per l'appunto alla compensazione e non già qualora condanni la parte soccombente a rifondere l'altra parte delle spese sostenute per resistere ad una pretesa rivelatasi infondata.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/5/2022 Il Consigliere e ensor Il Presidente torelli Carlo Zaza„\ CORTE DI CASSAZIONE'