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Ordinanza — n. 22300/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses request for transfer of defamation trial due to alleged judge bias involving the victim's journalistic role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for transfer of the defamation trial inadmissible, rejecting the claim that the victim's role as a local court reporter created a legitimate suspicion of bias. The applicant argued that the functional link between the offended party and the judicial office compromised the proceedings, but the court found this merely an abstract assertion lacking objective facts. Consequently, the request was rejected because the alleged risk was not grounded in concrete, demonstrable circumstances requiring a transfer of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 48, comma 6 c.p.p.; The request for transfer of proceedings based on legitimate suspicion of bias is inadmissible when the alleged circumstances are merely abstract assertions without objective facts demonstrating a concrete and effective local situation.

Parole chiave

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transfer of proceedings legitimate suspicion judge impartiality defamation trial local situation objective facts procedural inadmissibility segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 48, comma 6 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue ai sensi dell'art. 48 comma 6 c.p.p.
art. 48 comma 6 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue ai sensi dell'art. 48 comma 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri
Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri
223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, Riva F.i.r.e. S.p.a. e altri
Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione proposta da: Pallotto Marina Adele, nata a Sulmona, il 21/7/1978; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro Molino, il quale ha richiesto il rigetto dell'istanza. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Pallotto Marina Adele, imputata in un 'procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Ancona per il reato di diffamazione, propone richiesta di rimessione in quanto sussisterebbe il legittimo sospetto - evincibile da alcune circostanze dettagliatamente descritte dalla richiedente - della non imparzialità del giudice, in quanto il processo sarebbe turbato dal collegamento di natura funzionale esistente tra la persona offesa e l'ufficio giudiziario, essendo la prima giornalista professionista impegnata nella cronaca giudiziaria del distretto da oltre un ventennio.

2. La richiesta è inammissibile. Va infatti ricordato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez.

Un., n. 13687 del 28 gennaio 2003, Berlusconi e altri, Rv. 223638 e da ultima Sez. 3, n. 23962 del 12 maggio 2015, Bacci ed altri, Rv. 263952). Ancora si è precisato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 52976 del 7 ottobre 2014, Riva F.i.r.e. S.p.a. e altri, Rv. 262298) e come, conseguentemente, non ricorrano gli estremi per la rimessione nel caso di semplice prospettazione di un probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, sul fondamento di timori, illazioni e sospetti non espressi da fatti oggettivi né dotati di intrinseca capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 11499/14 del 21 ottobre 2013, Guerra e altro, Rv. 260888).

Nel caso di specie la Pallotto lamenta per un verso presunte irregolarità consumate nei precedenti gradi del giudizio a suo carico e per l'altro paventa che le stesse abbiano a ripetersi anche nel giudizio d'appello attualmente pendente in ragione del fatto che la persona offesa svolge presso gli uffici del distretto la propria attività di cronista giudiziaria. Quanto al primo profilo trattasi di prospettazione del tutto generica di circostanze che astrattamente possono giustificare l'impugnazione dei provvedimenti citati, ma il cui collegamento ai fini della prova di un concreto condizionamento ambientale dell'intera sede giudiziaria è a dir poco artificioso.

Con riguardo alla qualifica professionale della persona offesa va osservato invece come sia una mera asserzione che la stessa sia stata la causa delle presunte irregolarità processuali patite dall'istante e come meramente astratta risulti a questo punto la prospettazione del pericolo di condizionamento della Corte d'appello.

3. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue ai sensi dell'art. 48 comma 6 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

J 4e; cdoo Dichiara inammissibile ia—r-ir.lziagla e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 19/4/ 022 Il Presidente G r ab