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Sentenza — n. 22286/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MELIS EMANUEL nato a SASSARI il 04/04/1987 PIU MARIO nato a LANUSEI il 19/09/1996 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha concluso per ILnammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni scritte depositate nelli.interesse del Melis e del Piu, i quali hanno insistito per lé.accoglimento dei ricorsi. t Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/02/2021 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Emanuel Melis e Mario Piu, in relazione a due furti aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede (capi 1 e 2) e il solo Piu anche in relazione al reato di evasione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte depositate nell'interesse del Melis e del Piu, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, dal momento che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01).

Parole chiave

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occultamento di beni imputazione di furto contraffazione di merci inutilizzabilità delle prove illecite mancanza di prova difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi, sostanzialmente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MELIS EMANUEL nato a SASSARI il 04/04/1987 PIU MARIO nato a LANUSEI il 19/09/1996 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha concluso per ILnammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni scritte depositate nelli.interesse del Melis e del Piu, i quali hanno insistito per lé.accoglimento dei ricorsi. t Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/02/2021 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Emanuel Melis e Mario Piu, in relazione a due furti aggravati per l'esposizione dei beni alla pubblica fede (capi 1 e 2) e il solo Piu anche in relazione al reato di evasione.

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi, sostanzialmente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'inosservanza dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., nonché mancanza di motivazione, lamentando la genericità e indeterminatezza del capo di imputazione che, nella descrizione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., si limitava alla formula codicistica, senza alcuna indicazione dei presupposti fattuali della stessa. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale ritenuto che i beni sottratti si trovassero sugli scaffali espositori, sebbene si fosse lamentato con l'atto di appello che in nessuno degli atti processuali emergesse tale dato, al pari dell'assenza di attività di vigilanza o custodia continuativa o diretta.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume, la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, nonché le conclusioni scritte depositate nell'interesse del Melis e del Piu, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, dal momento che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01).

Nel caso di specie, il riferimento alla tipologia di beni e al negozio dal quale gli oggetti risultavano essere stati asportati consentiva l'agevole identificazione del presupposto fattuale della contestazione della circostanza aggravante, che, infatti, è stato puntualmente identificato dai ricorrenti nell'esposizione dei beni sugli scaffali.2. Infondato è anche il secondo motivo, avendo i giudici di merito, attraverso un riferimento alle modalità della denuncia, quanto all'assenza di una vigilanza continua, e alle ordinarie caratteristiche di esposizione della merce nei negozi della tipologia in esame, tratto la dimostrazione della concreta sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/05/2022 liere estensore Il Presidente pe De Mar Carlo Zaf a 2G4 cofcre DI C ASSAZIONE SEZIONE PeNAL