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Sentenza — n. 22283/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22283/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata in data 08/01/2021, il Tribunale di Salerno dichiarava Angelo Vuocolo e Maurizio Vuocolo responsabili, in concorso, del reato di lesioni volontarie pluriaggravate ai danni di Carmine Tartaglia (fatto commesso il 16/08/2013) e condannava il primo, con la contestata recidiva, alla pena di anni 3 di reclusione e il secondo alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, nonché entrambi al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 23/11/2021, ha escluso la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, ha rideterminato in melius la pena in anni 1 e mesi 10 per Angelo Vuocolo e in anni 1 e mesi 9 per Maurizio Vuocolo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 22283/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione Angelo Vuocolo e Maurizio Vuocolo, con un unico atto e attraverso i difensori Avv.ti Alessandra Chiacchiaro e Daniele Olivieri, violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Il rinvio disposto all'udienza del 09/11/2018 fu disposto per l'assenza dei testi, oltre che per l'adesione del difensore all'astensione dell'avvocatura, sicché la sospensione del corso della prescrizione non andava disposta per questa seconda ragione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale concorso di motivi di sospensione termine di sospensione ritardo scusabile congedo di malattia lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione Angelo Vuocolo e Maurizio Vuocolo, con un unico atto e attraverso i difensori Avv.ti Alessandra Chiacchiaro e Daniele Olivieri, violazione dell'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VUOCOLO ANGELO nato a COLLIANO il 28/07/1952 VUOCOLO MAURIZIO nato a OLIVETO CITRA il 01/06/1985 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.

15. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; per la parte civile, l'Avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'Avv. Enrico Giovine, che ha depositato conclusioni e nota spese; per i ricorrenti, l'Avv. Alessandra Chiacchiaro, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 08/01/2021, il Tribunale di Salerno dichiarava Angelo Vuocolo e Maurizio Vuocolo responsabili, in concorso, del reato di lesioni volontarie pluriaggravate ai danni di Carmine Tartaglia (fatto commesso il 16/08/2013) e condannava il primo, con la contestata recidiva, alla pena di anni 3 di reclusione e il secondo alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, nonché entrambi al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 23/11/2021, ha escluso la circostanza aggravante dei motivi abietti o futili, ha rideterminato in melius la pena in anni 1 e mesi 10 per Angelo Vuocolo e in anni 1 e mesi 9 per Maurizio Vuocolo, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione Angelo Vuocolo e Maurizio Vuocolo, con un unico atto e attraverso i difensori Avv.ti Alessandra Chiacchiaro e Daniele Olivieri, violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al motivo di appello relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Il rinvio disposto all'udienza del 09/11/2018 fu disposto per l'assenza dei testi, oltre che per l'adesione del difensore all'astensione dell'avvocatura, sicché la sospensione del corso della prescrizione non andava disposta per questa seconda ragione.

Inoltre, all'udienza del 21/02/2020, il processo veniva nuovamente rinviato per l'impedimento medico dell'imputato Angelo Vuocolo all'udienza in data 08/05/2020, data in cui già operava la sospensione ex lege prevista dalla legislazione in materia di contrasto alla pandemia da Covid - 19, ma la Corte di appello ha illegittimamente considerato sospeso il corso della prescrizione due volte, ossia per entrambe le cause. Escludendo i periodi indicati da quello di sospensione del corso della prescrizione, i reati sarebbero prescritti prima del decreto di citazione in appello e alla data della discussione del processo in appello.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; per la parte civile, l'Avv. Enrico Giovine ha trasmesso una memoria, che conclude nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto con le conseguenti statuizioni di seguito indicate. La prima doglianza è infondata, al lume del principio di diritto in forza del quale la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, De Gregorio, Rv. 280564; conf.

Sez. 3, n. 6362 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275834). Quanto alla seconda doglianza, mette conto richiamare, in limine, il principio di diritto affermato dalla Sezioni unite, secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, dovendosi escludere che la sospensione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 28043202). Ora, la Corte di appello ha calcolato, includendoli nel periodo di sospensione del corso della prescrizione), 60 giorni per il rinvio dall'udienza del 21/02/2020 (rinviata all'udienza in data 08/05/2020), termine che veniva a scadere il 21/04/2020, nonché i 64 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83 cit. Il calcolo non è corretto, perché la prima sospensione non poteva sovrapporsi a quella, di carattere generale e stabilita dall'art. 83 cit., sicché il periodo di sospensione per legittimo impedimento va calcolato dal 21/02/2020 al 08/03/2020, data dopo quale è divenuta operativa la sospensione ex lege prevista dalla normativa speciale, sicché il periodo di sospensione è pari non a 60 giorni, ma a 16 giorni, cui devono aggiungersi i 64 giorni della sospensione ai sensi del citato art.

83. Pertanto, il periodo di sospensione del corso della prescrizione è pari a 283 giorni, corrispondenti alla somma di 154 giorni per l'astensione dell'avvocatura, 16 giorni per il rinvio dall'udienza del 21/02/2020, 64 giorni per la sospensione ex lege di cui al citato art. 83, 21 e 28 giorni per i rinvii indicati dalla sentenza impugnata; aggiungendo tale periodo alla data del 16/02/2021 (anni 7 e mesi 6), la fattispecie estintiva del reato si è perfezionata il 26/11/2021, dopo la sentenza impugnata. Tuttavia, non essendo inammissibile il ricorso, la Corte deve rilevare detto perfezionamento intervenuto medio tempore, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai solo effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili non attinte dai ricorsi. Non può darsi corso alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio, non avendo la stessa interesse al ricorso che verteva esclusivamente sugli effetti penali della condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 11/05/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente (Angelo Caput° StefT aRa f 7----. & -c, ,./ L///- i , , (/n, (;',) n s, . CORTE DI