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Ordinanza — n. 22151/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22151/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22151/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico DEL Tribunale di Verona 1'11 ottobre 2021 nei confronti di Mihalache Marius Iulian, imputato — in concorso con altro soggetto non ricorrente — dei reati di tentato furto in abitazione, resistenza a P.U. e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22151/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Parole chiave

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delitto tentata truffa altri reati reato mancato tentate lesioni personali gravi infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE MARIUS IULIAN nato il 10/07/1980 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice monocratico DEL Tribunale di Verona 1'11 ottobre 2021 nei confronti di Mihalache Marius Iulian, imputato — in concorso con altro soggetto non ricorrente — dei reati di tentato furto in abitazione, resistenza a P.U. e lesioni aggravate.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha presentato — a mezzo del difensore di fiducia — ricorso per cassazione dolendosi di violazione di legge, carenza di motivazione ex art 129 cod. proc. pen, eccessività della pena irrogata e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, erronea qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o l'eccessività della pena — che sono fuori dal perimetro delle attuali causa di impugnazione della sentenza di patteggiamento; vuoi perché, nel denunziare l'errata qualificazione giuridica del fatto, formula una censura del tutto generica, non spiegando affatto quale sarebbe la pretesa anomalia.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2022. Il Consigliere estensore Il P Paola Borrelli Grazia R CORTE ZIONEV ZlONPENLE DEPO tATA