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Ordinanza — n. 22146/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a first-instance sentence imposing a prison term and fine for aggravated theft, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding omitted acquittal grounds. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general errors in fact-finding or omitted acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and inadmissibility must be declared de plano without examining the merits of other arguments.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility de plano Code of Criminal Procedure omitted acquittal grounds procedural costs revisione della sentenza penale esame di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO ISIDORO SALVATORE nato a MARSALA il 26/11/1966 avverso la sentenza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di MARSALAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 24 novembre 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato a Rallo Isidoro Salvatore la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in ordine a una serie (quattro) di furti aggravati.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt. 444 e 129 cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2022. Il Consi r)37estensore Il Presidente Pi 16 Citi-Ho Rossella Catena • 9 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA-7 G I