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Sentenza — n. 22138/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22138/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22138/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIARRATTI GIUSEPPA (ALIAS) nato a CALTAGIRONE il 14/10/1974 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone RITENUTO IN FATTO1. Giuseppa Mangiarratti ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone del 24.11.2021, di inammissibilità per tardività dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone, emessa il 20.4.2021 nei suoi confronti per il reato di minaccia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22138/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per il giudizio, rilevato che il termine di 15 giorni per proporre appello sembra essere stato rispettato, come emerge dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale e dalla documentazione estratta dal SICP (che riporta quale data di impugnazione il 5 maggio 2021).

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale momento del deposito diritto al deposito atto tardivo tempestività dell'invio postale momento della trasmissione delle prove
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIARRATTI GIUSEPPA (ALIAS) nato a CALTAGIRONE il 14/10/1974 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone RITENUTO IN FATTO1. Giuseppa Mangiarratti ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone del 24.11.2021, di inammissibilità per tardività dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caltagirone, emessa il 20.4.2021 nei suoi confronti per il reato di minaccia.

La ricorrente lamenta l'erroneità della decisione e, quindi, la conseguente violazione di legge, per non aver correttamente verificato il giudice d'appello la data di deposito dell'impugnazione, che si indica nel 5.5.2021, ultimo giorno utile, piuttosto che nel 6.5.2021, come ritenuto dal provvedimento impugnato. A fondamento della sua affermazione, la ricorrente produce un'attestazione di cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Caltagirone (con allegati), datata 29.11.2021, con cui il cancelliere Giuseppe Cusumano dà atto della discrasia tra il depositato apposto sull'impugnazione cartacea, recante la data del 6.5.2021, e l'attestazione informatica contenuta nel SICP, dalla quale si evince che la data di deposito dell'impugnazione è, invece, il 5.5.2021, segnalando, anche sulla base delle dichiarazioni dell'avv.

Passante circa l'avvenuto deposito da parte sua nella tarda mattinata del 5.5.2021, che, molto verosimilmente per mero errore materiale, sia stata apposta sull'atto cartaceo la data del 6.5.2021 (tenuto conto anche dell'effettuazione delle comunicazioni relative all'impugnazione nelle primissime ore della mattina del 6.5.2021).

3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per il giudizio, rilevato che il termine di 15 giorni per proporre appello sembra essere stato rispettato, come emerge dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale e dalla documentazione estratta dal SICP (che riporta quale data di impugnazione il 5 maggio 2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il giudice d'appello ha esplicitamente indicato, nel provvedimento impugnato, che l'ultimo giorno utile per proporre l'impugnazione era il 5.5.2021, rilevando la tardività di essa alla luce dell'attestazione di cancelleria che dava atto del deposito avvenuto solo il giorno successivo. Orbene, rispetto a tale indicazione, diviene essenziale accertare se la discrasia relativa alla documentazione di cancelleria attestante il giorno di deposito dell'atto di appello, di cui si dà atto nel ricorso, sia risolvibile con i dati presenti nel fascicolo processuale.ob, Non vi è dubbio che, effettivamente, così come sostenuto dalla ricorrente, sia stata prodotta un'attestazione di cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Caltagirone (con allegati), datata 29.11.2021, con la quale il cancelliere Giuseppe Cusumano dà atto della divergenza tra il depositato apposto sull'impugnazione cartacea, recante la data del 6.5.2021, e l'attestazione informatica contenuta nel SICP, dalla quale si evince che la data di deposito dell'impugnazione è, invece, il 5.5.2021.

Nella medesima attestazione sottoscritta dal cancelliere predetto si segnala, anche sulla base delle dichiarazioni dell'avv. Passante circa l'avvenuto deposito da parte sua nella tarda mattinata del 5.5.2021, che, molto verosimilmente per mero errore materiale, sia stata apposta sull'atto cartaceo la data del 6.5.2021 e che tale ricostruzione sia verosimile se si tiene conto anche dell'effettuazione delle comunicazioni relative all'impugnazione già nelle primissime ore della mattina del 6.5.2021. L'incertezza al riguardo deve essere risolta con un accertamento che compete al giudice del merito e non può essere definito nel giudizio di legittimità, dovendosi verificare l'effettiva data di deposito dell'atto di appello, essenziale alla valutazione di tempestività o meno dell'impugnazione e, conseguentemente, alla decisione sull'inammissibilità di essa; decisione che, pertanto, deve essere allo stato annullata con rinvio.

Al fine del giudizio di rinvio è utile rammentare che P. Q. M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltagirone. Così deciso il 10 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Rossella Catena CO RTE DI CASSAZIOHE V SEZIONE PENALE DEPOSITAT