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Sentenza — n. 22117/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22117/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MOGGI FABRIZIO nato a FIRENZE il 25/06/1953 BALDAZZI UMBERTO nato a LASTRA A SIGNA il 24/03/1952 TINTI BIAGIO nato a POPPI il 14/10/1952 avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni risarcitorie civili, nonché l'annullamento senza rinvio in relazione alla pena accessoria applicata al Moggi, rigettando nel resto i ricorsi. letta la memoria inviata dall'avvocato Antonio BENVENUTI, difensore di fiducia di Moggi, che si è riportato ai motivi di ricorso, illustrandoli, e ha concluso per l'accoglimento. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137-

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 29 cod. pen; Sentenza — n. 22117/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tettamanti; (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275. La motivazione del provvedimento appare coerente con la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, dal momento che la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che Tinti fosse nella condizione di comprendere che la riproduzione delle lettere DG fosse idonea a causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto, sottolineando come, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.473 c.p., risulti necessaria la contraffazione del marchio ovvero la alterazione dello stesso che ricorre quando, come nel caso di specie, la riproduzione pur parziale è tale da confondersi con il segno distintivo.

Parole chiave

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dispensa dal versamento delle spese mancata attuazione degli accordi illeciti spese di esecuzione restituzione delle prestazioni spese di difesa confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
1.11 Tribunale di Firenze, con sentenza del 4.6.2014, dichiarava - per quanto qui di rilievo - Moggi Fabrizio responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A ( art. 416 cod. pen.
art. 29 cod. pen
Con detta decisione, il Tribunale di Firenze condannava, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000,00 per ciascuna parte civile; applicava, inoltre, le pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MOGGI FABRIZIO nato a FIRENZE il 25/06/1953 BALDAZZI UMBERTO nato a LASTRA A SIGNA il 24/03/1952 TINTI BIAGIO nato a POPPI il 14/10/1952 avverso la sentenza del 14/05/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla LORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni risarcitorie civili, nonché l'annullamento senza rinvio in relazione alla pena accessoria applicata al Moggi, rigettando nel resto i ricorsi. letta la memoria inviata dall'avvocato Antonio BENVENUTI, difensore di fiducia di Moggi, che si è riportato ai motivi di ricorso, illustrandoli, e ha concluso per l'accoglimento. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137-

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Firenze, con sentenza del 4.6.2014, dichiarava - per quanto qui di rilievo - Moggi Fabrizio responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A ( art. 416 cod. pen. ) e B ( art.473 cod. pen. ), nonché Umberto Baldazzi e Fabio Tinti del solo reato di cui al capo B), e condannava Moggi, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione; Baldazzi e Tinti alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500,00€ di multa. Con detta decisione, il Tribunale di Firenze condannava, altresì, gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000,00 per ciascuna parte civile; applicava, inoltre, le pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen. al Moggi, nonché la pena accessoria prevista dagli artt. 475, 36, cod.pen.

Infine, assolveva Baldazzi e Tinti dal reato sub A), per non aver commesso il fatto. 1.1. In sintesi, secondo la valutazione del Tribunale, era emersa la prova dell'esistenza di un gruppo associativo, avente il fine di commettere una serie indeterminata di delitti di contraffazione di marchi, attraverso la riproduzione di accessori metallici riportanti false griffes. 1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze, a seguito del gravame proposto dagli odierni ricorrenti, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Moggi, Baldazzi e Tinti in ordine al reato di cui al capo B), perché estinto per sopravvenuta prescrizione.

Condannava Tinti al pagamento della provvisionale, liquidata nella sentenza appellata, nei confronti della sola parte civile Dolce e Gabbana sr.!., e Baldazzi Umberto al pagamento della provvisionale, liquidata nella sentenza appellata, nei confronti della sola parte civile Hermes Intemationale. Assolveva Moggi dal reato sub A), perché il fatto non sussiste ( cfr. provvedimento di correzione di errore materiale annotato sulla sentenza), e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo dei loro difensori.

3. Con il ricorso proposto nell'interesse del Moggi - premessa la pendenza di un'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, nella parte in cui non riporta l'assoluzione del Moggi anche dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste - il difensore, avvocato Antonio Benvenuti, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione relativamente alle statuizioni civili. La Difesa si duole che i Giudici dell'appello abbiano del tutto omesso di esaminare le doglianze difensive, contenute nei motivi aggiunti d'appello, depositati dalla Difesa e relativi alla irragionevole e sproporzionata provvisionale di euro 5.000,00 posta a carico del Moggi nei confronti di ogni parte civile costituita.

La censura attiene alla parte della sentenza impugnata in cui, pur assolvendo il Moggi dal reato di cui al capo A, perché il fatto non sussiste, ha confermato la condanna al pagamento di detta provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione in favore di tutte le parti civili costituite. Invece, avendo il Giudice dell'appello escluso la sussistenza del reato associativo e confermato solo la condanna per il reato di cui all'art.473 cod. pen., come detto, dichiarato prescritto, i giudici distrettuali, in conseguenza di dette statuizioni, avrebbero dovuto condannare il Moggi al risarcimento e alla rifusione delle spese esclusivamente in favore delle costituite parti civili titolari dei marchi asseritamente contraffatti dal Moggi, ovvero Dolce e Gabbana s.r.l. e Hermes International S.C.P.A., riconoscendo la provvisionale solo in loro favore. 3.1.

Infine, si deduce la carenza e la contraddittorietà della sentenza in relazione alla mancata revoca dell'interdizioni dai pubblici uffici per la durata di cinque anni disposta ex art.29 c.p., in conseguenza della declaratoria di prescrizione.

4. Nell'interesse di Umberto Baldazzi, l'avvocato Franco Borselli deduce la contraddittorietà della motivazione relativa alle statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili e alla condanna alla refusione delle spese di assistenza e difesa delle stesse. Premesso che Baldazzi veniva assolto dal reato di cui al capo A) già con sentenza del Tribunale di Firenze, la Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dei motivi di appello, riformava le statuizioni civili, escludendo l'obbligazione solidale a favore delle parti civili costituite diverse dalla Hermes, giacchè, dalla valutazione del compendio probatorio era emerso il coinvolgimento del Baldazzi nell'attività di contraffazione del solo marchio riferibile alla Hermes, con conseguente necessità di limitare le pretese risarcitorie avanzate nei confronti del ricorrente ai soli danni patiti dalla suindicata parte civile.

E, tuttavia, segnala la difesa ricorrente, nel dispositivo della sentenza risulta unicamente la limitazione della condanna al pagamento della provvisionale a favore della sola Hermes Intemationale, senza che a ciò segua alcuna riforma in punto di condanna generica e condanna alla rifusione delle spese. Dato il riconosciuto coinvolgimento del Baldazzi nella sola attività di contraffazione del marchio Hermes, i giudici distrettuali avrebbero dovuto limitare anche la condanna generica e la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della sola Hermes Intemationale.

5. Nell'interesse di Fabio Tinti l'avvocato Paolo Gambarelli svolge tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, denuncia vizi della motivazione, per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla prova decisiva concernente l'esame delle fibbie punzonate dall'imputato; cosicchè, non risulta accertata la confondibilità rispetto al marchio originale, che viene, dunque, affermata in via meramente presuntiva. Invero, i consulenti del Pubblico Ministero nulla hanno riferito in merito all'esame delle fibbie punzonate dal Tinti. 5.2. Sempre vizi della motivazione sono dedotti con il secondo motivo, con riguardo all'elemento materiale del reato.

Tinti si è limitato ad apporre il marchio 'Dingo Gang' mediante punzonatura a tergo delle fibbie già pronte, fabbricate da altri, mentre la Corte di appello, pure sollecitata con l'impugnazione, nulla ha argomentato in ordine alla conoscenza in capo al Tinti dell'intento fraudolento perseguito con l'apposizione del predetto marchio. 5.3. Con il terzo motivo, ci si duole della contraddittoria motivazione relativa al risarcimento del danno, sostanzialmente replicandosi la stessa doglianza formulata nell'interesse di Baldazzi, per non avere la Corte di appello - dopo avere circoscritto la condanna al pagamento della provvisionale a favore della sola Dolce& Gabbana s.r.l. - limitato anche la condanna generica e la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore solo della predetta società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata, ai soli effetti civili, con rinvio al Giudice civile competente per valore per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono infondati.

2. Va premesso che la Corte di appello ha disposto, con ordinanza del 29.10.2018, la correzione della sentenza impugnata proprio nella parte in cui risultava omessa la pronuncia di assoluzione del Moggi dal reato sub A), perché il fatto non sussiste, come da annotazione presente sulla sentenza.

3. Deve inoltre osservarsi, sempre con riguardo alle doglianze formulate nell'interesse di Moggi, che, nel momento in cui la Corte di appello ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo B, detta decisione, come travolge la pena principale, così investe le correlate pene accessorie: entrambe risultano eliminate dal venir meno della statuizione di condanna, che ne costituisce il presupposto, cosicchè in nessun caso il Pubblico Ministero potrebbe porre in esecuzione né l'una né l'altra. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici consegue, infatti, di diritto alla sentenza di condanna, come effetto penale della stessa, con la conseguenza che non può essere mantenuta qualora, a seguito dell'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati contestati, il giudice ridetermini la pena al di sotto del limite previsto dall'art.29 cod.pen.» (Cass. pen., sez.

VI, 21/02/2018, n. 16841, Rv. 272975 - Fattispecie in cui la Corte ha precisato che il dispositivo della sentenza di appello, che si limitava a "confermare nel resto" la sentenza di primo grado, doveva ritenersi riferito alla sola principale e non anche alla conferma della pena accessoria, di cui erano venuti meno i presupposti applicativi - conf. Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015 Rv. 263280 ).

4. Quanto ai vizi di motivazione denunciati nell'interesse di Tinti, costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche laddove sia stata già pronunciata dalla Corte di appello ( Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Rv. 256625), non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, salvo il caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "contestazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez.

U. Tettamanti; (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275. La motivazione del provvedimento appare coerente con la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, dal momento che la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che Tinti fosse nella condizione di comprendere che la riproduzione delle lettere DG fosse idonea a causare la confondibilità dell'oggetto contraffatto, sottolineando come, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art.473 c.p., risulti necessaria la contraffazione del marchio ovvero la alterazione dello stesso che ricorre quando, come nel caso di specie, la riproduzione pur parziale è tale da confondersi con il segno distintivo.

5. Sono, invece, fondati, i motivi di ricorso che attingono le statuizioni civili emesse dalla Corte di appello nei confronti di tutti e tre i ricorrenti. 5.1. Invero, poiché, come si è detto, la Corte di appello ha assolto Moggi dal reato associativo di cui al capo A), risulta illogica la motivazione con la quale la Corte di appello ha confermato la condanna a risarcire tutte le parti civili e non solo le due costituite in giudizio con riguardo ai fatti che lo vedono coinvolto nel reato sub B). E' evidente, infatti, che la condanna per il reato associativo di cui al capo A) sia la sola idonea a giustificare il riconoscimento della provvisionale in favore di tutte le costituite parti civili, indipendentemente dall'accertamento del coinvolgimento dell'imputato nella contraffazione dei marchi a loro riferibili.

Invece, una volta assolto il Moggi dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Firenze, anziché limitare la platea di beneficiari alle sole parti civili titolari dei marchi contraffatti mediante le condotte afferenti al capo B), che hanno subito il relativo danno, pur dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché estinto per sopravvenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza impugnata. 5.2. Analoga illogicità si riscontra con riguardo alle corrispondenti statuizioni adottate nei confronti di Baldazzi e Tinti, i quali venivano assolti dal reato di cui al capo A) già con sentenza del Tribunale di Firenze.

La Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dei motivi di appello, riformava le statuizioni civili, accogliendo la doglienza relativa all'esclusione dell'obbligazione solidale a favore delle parti civili costituite diverse dalla Hermes ( per Balduzzi) e da Dolce& Gabbana s.r.l. (quanto a Tinti), ritenendo che, dalla valutazione del compendio probatorio, fosse emerso il coinvolgimento dei due ricorrenti soltanto nell'attività di contraffazione del marchio riferibile , rispettivamente, ai predetti marchi, con conseguente necessità di limitare le pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell'odierno ricorrente ai danni patiti dalla suindicata parte civile.

Tuttavia, nel dispositivo della sentenza risulta unicamente la limitazione della condanna al pagamento della provvisionale a favore della sola Hermes Intemationale, mentre analoga riforma non ha riguardato anche la condanna generica e la condanna alla rifusione delle spese. Dato il riconosciuto coinvolgimento dei ricorrenti nella contraffazione di un solo marchio ( ciascuno) i giudici distrettuali avrebbero dovuto limitare anche la condanna generica e la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della sola società interessata dalla contraffazione.

Alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice di merito che dovrà risolvere le aporie rilevate in merito alle statuizioni civili.

P.Q.M.

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