Sentenza — n. 22110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNE ARCANGELO nato a BRINDISI il 15/03/1957 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUT° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 22110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione Arcangelo Ianne, attraverso il difensore Avv. Cristiano Solinas, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della comunicazione con più persone; il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta non corrispondenza al vero del contenuto dell'esposto; il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 63 e 52 d.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNE ARCANGELO nato a BRINDISI il 15/03/1957 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUT° Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.
15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza de iberata il 13/02/2018, il Tribunale di Lecce dichiarava ' z Arcangelo Ianne „„iesponsabile dei reati — commessi il 13/01/2012 - di .4k diffamazione (per aver offeso la reputazione di Giovanni Lecciso, attribuendogli, con una missiva indirizzata a soggetti diversi, comportamenti scorretti relativi al paziente, poi deceduto, Giuseppe Ianne) e di calunnia in danno di Maria Pia Ianne e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata il 21/09/2020, ha assolto l'imputato dal reato di calunnia, ha rideterminato la pena per il residuo reato di diffamazione in mesi 1 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione Arcangelo Ianne, attraverso il difensore Avv. Cristiano Solinas, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito della comunicazione con più persone; il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 51 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta non corrispondenza al vero del contenuto dell'esposto; il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 63 e 52 d.
Igs. n. 274 del 2000; il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 163 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della sospensione condizionale della pena. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. E' stato acquisito il certificato del Comune di Salice Salentino attestante la morte dell'imputato avvenuta il 27/02/2021, sicché, poiché la morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio (Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Leonardi, Rv. 243865), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio - agli effetti penali e agli effetti civili - per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 11/03/2022. Il